Emanate dall’AGID, dovranno essere applicate dalle PA, le quali dovranno anche pubblicare una dichiarazione di accessibilità e raccogliere i feedback degli utenti.
Una pubblica amministrazione a portata dei cittadini è il sogno di tutti: un piccolo tassello si aggiunge in questo percorso con le nuove Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni, pubblicata dall’AGID (Agenzia dell’Italia Digitale) lo scorso 9 gennaio.
PERCHE’ SONO STATE REDATTE LE LINEE GUIDA.
Le linee guida adempiono a quanto previsto dall’art 11 della Legge del 9
gennaio 2004, n. 4 (che recepiva la direttiva europea UE/2016/2102) in cui si
richiede che l’Agenzia dell’Italia Digitale, sentite anche le associazioni
rappresentative delle persone con disabilità, oltre a quelle del settore
industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti
web e applicazioni mobili, emani, in conformità alle procedure e alle regole
tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
apposite linee guida. La pubblicazione segue anche alla raccolta di
suggerimenti che era stata lanciata lo scorso anno attraverso una consultazione
pubblica, chiusasi a settembre 2019.
A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA.
L’obiettivo di questo documento è di migliorare l’accessibilità in primis di
siti web, ma anche di app ed altri strumenti informatici della pubblica
amministrazione, portando il tema a una priorità che prima mancava, indicando
innanzitutto i requisiti tecnici di accessibilità la cui presenza va verificata
dai singoli enti e, elemento non secondario, dando agli utenti uno strumento di
comunicazione per segnalare eventuali problemi.
Tra i compiti previsti per le PA dalle nuove linee guida troviamo quindi:
– la verifica della accessibilità dei propri strumenti informatici (per
verificare se siano o meno conformi)
– la pubblicazione di una dichiarazione di accessibilità
– la predisposizione di strumenti di feedback per consentire agli utenti di
andare segnalazioni.
Per il cittadino che rileva ulteriori elementi di inaccessibilità, rispetto a
quelli presenti nella dichiarazione di accessibilità, si segnala inoltre che
chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la
procedura presente nella sezione “meccanismo di feedback” della
dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non
risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in
modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale
tramite l’apposito riferimento presente nella sezione “procedura di
attuazione” della dichiarazione.
Per approfondire
Le Linee Guida (PDF) sull’accessibilità degli strumenti informatici (pdf)
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Da Disabili.com del 02.03.2020
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