Per i soggetti disabili e i familiari di cui è fiscalmente a carico, sono previste delle detrazioni del 19% per le spese mediche sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio per chi usufruisce della legge 104. E’ possibile portare in detrazione dall’imposta da pagare, la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro delle spese sanitarie sostenute.
Queste sono le spese deducibili integralmente per il 19%:
- trasporto in ambulanza o effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
- adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità;
- acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap;
- acquisto di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente da parte del disabile;
- mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche è sufficiente presentare la certificazione rilasciata ai sensi della legge 104.
Occorre conservare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), la prescrizione del medico curante;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile;
per l’acquisto di farmaci, lo “scontrino parlante” che attesti la natura di farmaco o medicinale, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Da Il Tabloid-7 ore fa
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