Come avevamo già riferito, la Circolare 3/20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo la parola fine ad ogni dubbio dubbi riguardante i permessi lavorativi derivanti dalla Legge 104/92, stabilendo che essi debbano riguardare anche i lavoratori con disabilità. Subito dopo l’INPS si è uniformato a tale indicazione, con la Circolare 45/20, che all’articolo 6 fornisce le istruzioni operative su tali questione, spiegando come fruire dei permessi in più per i mesi di marzo e aprile (18 giorni totali)
Come avevamo riferito ieri, la Circolare 3/20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva messo la parola fine ad ogni dubbio dubbi riguardante i permessi lavorativi derivanti dalla Legge 104/92, stabilendo che essi debbano riguardare anche i lavoratori con disabilità. Subito dopo l’INPS si è uniformato a tale indicazione, con la Circolare 45/20, che all’articolo 6 fornisce le istruzioni operative su tali questione.
Come viene
dunque spiegato con chiarezza dal Servizio HandyLex.org – di cui
suggeriamo senz’altro ai Lettori di consultare i vari approfondimenti prodotti
in questi giorni – l’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12
giornate lavorative per i mesi di marzo e aprile, che si sommano ai 3
giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della Legge 104. Per i due
mesi, quindi, il totale è di 18 giorni.
Per fruire dei permessi, chi ha già l’ordinaria autorizzazione non deve presentare
nuove domande: è sufficiente, infatti, che si accordi con il proprio datore di
lavoro, che ne darà comunicazione all’INPS. Chi invece non ha ancora
un’autorizzazione e non fruisce dei permessi, pur potendo contare su un verbale
di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104, deve
presentare domanda secondo le modalità previste dalla stessa Legge 104.
«Quanto previsto dall’INPS – viene sottolineato da HandyLex.org – è valido per i dipendenti privati, mentre per quelli pubblici non c’è ancora un’indicazione analoga del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche se molti elementi di indirizzo in tal senso erano presenti già nella Circolare 3/20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Va rilevato infine che questa Circolare dell’INPS non fornisce ancora indicazioni sulle agevolazioni previste dal secondo comma dell’articolo 26 del Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, ovvero la possibilità per i lavoratori con disabilità grave o con patologie a rischio di assentarsi sino a fine aprile considerando tale periodo (retribuito) alla stregua di un ricovero ospedaliero. È quindi prevedibile un’ulteriore Circolare su un tema particolarmente rilevante per molti lavoratori». (S.B.)
Da Superando.it 26 Marzo 2020
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