L’ordinanza entra in vigore da oggi ed è valida fino al 13 aprile. Tra le novità l’obbligo di coprirsi bocca e naso con la mascherina o, in alternativa, con sciarpe e foulard. Chi non rispetta l’ordinanza c’è una multa di 400 euro.
Ecco obblighi e divieti previsti dall’ordinanza:
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2 Commercio al dettaglio
A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
● Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
● Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
C) La
vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati,
● articoliperl’illuminazione,
● ferramenta,vernici,vetropianoematerialeelettricoetermoidraulico,
● otticaefotografia
è vietata nei giorni festivi e prefestivi;
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
1.4 Altre attività economiche
A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
a.2) le
attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e
periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless
e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per
le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per
la casa) restano sospese ad eccezione degli:
● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché
dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività
consentite
● interventi urgenti per lea bitazioni
a.3) resta
sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture
simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel
rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate
alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di
personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di
pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì
consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti
categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non
è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che
non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo
quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto
con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
1.5 Pubbliche amministrazioni
A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy);
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Da Redazione Jamma (Comunicati Stampa)-5 ore fa
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