Gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche, ovvero tesi a migliorare le condizioni di vita di persone con disabilità, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, salvo che non sia possibile realizzare le predette opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. Così si è pronunciato il Consiglio di stato con sentenza n. 355 del 14 gennaio 2020.
Nel caso portato all’attenzione del collegio, un’amministrazione comunale lamentava l’erroneità di una sentenza del Tar Campania, con la quale si annullava il diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria richiesta da un condominio per la realizzazione di un ballatoio necessario al superamento di una rampa di scale da parte di alcuni condomini anziani e con ridotta funzionalità degli arti inferiori. Confermando la sentenza di primo grado, che aveva annullato i provvedimenti per difetto di motivazione, il consiglio di stato chiarisce come le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, contenute nell’art. 4 della legge n. 13/1989, impongano un onere motivazionale particolarmente intenso. L’autorizzazione alla realizzazione di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, infatti, può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato. Il diniego, osserva la sentenza, deve quindi essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato. L’interesse alla protezione delle persone con disabilità, ricorda il consiglio di stato in ragione dei peculiari valori presidiati dalla legge e dall’ordinamento, può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 della Costituzione, soltanto in casi eccezionali.
Da Italia Oggi Sette del 11.05.2020
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