Secondo il giudice la condotta della scuola ha originato una vera e propria discriminazione diretta visto il rifiuto di iscrizione era direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore.
Una scuola che rifiuta l’iscrizione ad un bambino con disabilità lo discrimina. E’ quanto ritiene il Tribunale di Milano, che ha condannato per discriminazione ai danni di un alunno con disabilità una cooperativa milanese che gestisce una scuola paritaria. A raccontare l’accaduto è stata LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità, che ha assistito la famiglia dell’alunno nella causa. La scuola in oggetto è una scuola paritaria con classi di infanzia e primaria: a quest’ultima i genitori volevano iscrivere il loro figlio alla prima elementare, dopo aver frequentato sempre lì la materna per due anni, per avere una continuità con i compagni. Il bambino ha disabilità, disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e livello cognitivo borderline.
Dopo aver formalizzato la preiscrizione, i genitori ricevono però una comunicazione da parte della scuola: non c’era posto per il loro figlio in una delle due classi primarie previste, perché erano già presenti altri due bambini con disabilità. Secondo quanto riportato da Ledha, La cooperativa ha giustificato la propria condotta con “l’impossibilità di accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione” di prima elementare, in ragione “delle difficoltà dei minori accertate in sede di pre-iscrizione”. Secondo la cooperativa, infatti, “la compresenza in classe di più bambini disabili avrebbe messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni”.
Ma non
esiste alcun limite numerico all’obbligo di inclusione. A ribadirlo è stato
anche il giudice del tribunale di Milano che ha emesso la sentenza, condannando
la cooperativa per discriminazione.
Secondo il giudice è chiaro che l’iscrizione del bambino alla prima elementare
è stata negata in ragione della sua disabilità, e che tale condotta di presenta
come discriminatoria in quanto “il rifiuto di iscrizione risulta direttamente
connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque apparentemente
contraria all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e
normodotati”.
Il giudice, nel dispositivo della sentenza, ha inoltre sottolineato che
“l’obbligo di accoglienza di studenti con disabilità nelle scuole statali (e,
conseguentemente, in quelle paritarie) non è soggetto ad alcuni limite numerico
rigidamente prestabilito”.
Da Disabili.com 17 agosto 2020
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