Buono viaggio per persone disabili su taxi e noleggio auto

Buono viaggio per persone disabili su taxi e noleggio auto

Il DL Rilancio ha introdotto un buono pari al 50% della spesa sostenuta per promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi a quelli privati

L’articolo 200 bis del Dl Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)  aveva introdotto il cosiddetto “Buono viaggio”: un buono riservato a persone con disabilità (persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate), residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, da usare per spostamenti tramite servizio taxi o servizi di noleggio con conducente. Tale misura si pone l’obiettivo di favorire una mobilità alternativa a quella privata, redistribuendo utenti tra i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, oltre che sostenere il comparto.

IN COSA CONSISTE IL BUONO VIAGGIO
L’agevolazione per la mobilità di persone con disabilità consiste in un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi o di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE .

PIÙ BENEFICIARI E PIÙ FONDI
Ora l’articolo 90 del Decreto Agosto convertito dalla legge n. 126 del 13.10.2020 ha in parte allargato la platea dei beneficiari e incrementato il fondo.
Per quanto riguarda i beneficiari, alle persone con disabilità vengono aggiunte anche appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economiciderivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in statodi bisogno. Il fondo viene inoltre innalzato, portandolo da 5 a 35 milioni di euro per il 2020.

DESTINATARI DEL BUONO VIAGGIO
Possono accedere al buono 50% per i viaggi in taxi o noleggio auto senza conducente: persone residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia che siano:
1. fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate
2. appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.

FONDI AI COMUNI
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente   decreto, si provvede   al trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo. Sarà poi ciascun comune ad individuare i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

da Disabili.com del 2 novembre 2020

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