Che ne sarà dei soggetti disabili se i genitori non potranno più occuparsene (es. in caso di morte)? A questo interrogativo ha cercato di dare risposta la Legge Dopo di noi (Legge n. 112/2016), la quale riconosce una serie di agevolazioni per favorire i soggetti gravemente disabili costretti a vivere senza la presenza di familiari che possono prendersene cura.
Dunque,
obiettivo primario della legge è di promuovere e favorire il benessere,
l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. I benefici
sono di diverso tipo: dalla concessione di maggiori agevolazioni fiscali
all’estensione di alcune esenzioni in merito all’imposta di successione e
donazione ai negozi giuridici, ivi compresi il trust, istituiti a favore di
soggetti con disabilità grave.
La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle
persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di
sostenere le responsabilità della loro assistenza.
Ma vediamo nel dettaglio cos’è la legge “Dopo di noi”, quali sono gli aiuti
volti a tutelare le persone affette da gravi disabilità e senza famiglia.
Misure e agevolazioni per soggetti disabili.
Legge Dopo di noi: COSA STABILISCE.
Si tratta di una legge in favore di disabili che si trovano improvvisamente
senza familiari che possano prestargli assistenza. In pratica, le misure
introdotte servono per evitare l’istituzionalizzazione e sono assicurate anche
in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa
in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei
genitori.
Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto
conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o
del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto
individuale di vita del beneficiario.
La legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti
privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in
favore di persone con disabilità.
Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DEL FONDO DISABILI.
Al fine di dare attuazione alle finalità su esposte, la L. n. 112/2016 ha
previsto l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare. Al riguardo sono stati dedicati:
– 90 milioni di euro per l’anno 2016;
– 38,3 milioni di euro per l’anno 2017;
– 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Le finalità del Fondo sono di:
– attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di
deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o
gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della
casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con
disabilità;
– realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
– realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui
all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo
familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti
e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi,
anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e
di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il
raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con
disabilità grave.
Legge Dopo di noi: DETRAIBILITA’ SPESE.
Tra gli incentivi previsti in favore dei disabili privi di assistenza
familiare, è possibile annoverare la detraibilità delle spese sostenute per le
polizze assicurative. In particolare, è stata apportata una modifica in materia
di detrazione per oneri di cui all’art. 15, co. 1, lett. f) del Dpr. n.
917/1986 (cd. Tuir). In pratica, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari
al 19% “dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se
l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a 630 euro per il periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo
d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente”.
Grazie alla legge “Dopo di noi”, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2016, l’importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, co. 3,
della Legge n. 104/1992.
Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DI TRUST.
Altra agevolazione riguarda l’istituzione di trust a favore di persone con
disabilità grave e agevolazioni tributarie. In pratica, i trasferimenti di beni
e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la
costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della
loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con
disabilità grave accertata, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, del DL n. 262/2006, convertito con
modificazioni in Legge n. 286/2006.
Al riguardo, le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il
trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e
l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è
istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto
istitutivo del trust. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se
sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
– l’istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
– l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti
coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici
delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;
indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività
finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime
persone con disabilità;
– l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al
progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in
favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a
salvaguardarne i diritti.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate
conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni
posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo
prevista dal Dpr. n. 642/1972. In caso di conferimento di immobili e di diritti
reali sugli stessi nei trust, i comuni possono stabilire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o
esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui
all’art. 9, co. 1, del DLgs n. 23/2011.
Legge Dopo di noi: TUTTE LE AGEVOLAZIONI.
Ricapitolando, le agevolazioni che spettano al soggetto disabile privo di
assistenza familiare sono:
– esenzione dell’imposta di successione e donazione;
– imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
– esenzione bollo su tutti gli atti, i documenti le istanze, i contratti e
tutte le attestazioni poste in essere i richieste dal trustee;
– aumento detrazione delle polizze assicurative disabili, in particolare il
limite passa da 530 euro a 750 euro per le polizze assicurative aventi a
oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle
persone con disabilità grave.
da Daniele Bonaddio da Leggi Oggi.it del 05.01.2020
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