Opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche: aliquota IVA al 4% ma solo con certi requisiti. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Qual è l’aliquota IVA corretta nel caso di interventi destinati alla riduzione e al superamento delle barriere architettoniche? A fornire le linee guida ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello 3 del 13 gennaio 2020 allegata a questo articolo. In particolare è stato chiarito che, in definitiva, la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.
Ma andiamo con ordine. Nel documento l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
che il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA (DPR
633/72) prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le
«prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche».
Le barriere architettoniche in discussione nel caso di interpello, sono quelle
descritte dall’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 ai sensi del quale
sono tali:
- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E aveva già precedentemente che l’aliquota IVA del 4% applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti è un’agevolazione oggettiva. Ciò in quanto la finalità della norma è agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap….Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente.. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili … nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.
Si sottolinea che analoghe considerazioni si ritengono valide ai fini dell’individuazione della portata del numero 41-ter) della citata Tabella in relazione alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Da Fiscoetasse-20 gen 2020
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