Le novità della guida aggiornata al 2022

Le novità della guida aggiornata al 2022

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato a gennaio 2022 la guida che contiene le regole per l’eliminazione delle barriere architettoniche, “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”.

Eliminazione barriere architettoniche 75

La guida illustra anche la nuova agevolazione al 75%, introdotta dalla legge di Bilancio 2022. Vediamo di cosa si tratta.

Come spiegato, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: 

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

In alternativa alla detrazione, è possibile optare:

  • per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Da Idealista 27/1/2022

Please follow and like us:

Lascia un commento

Copyright 2022 © by Incutiosire.it

C.F. CPDNTN68H13F205I