Non sempre è applicabile l’IVA agevolata al 4% per l’installazione di ascensori per disabili. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando è applicabile l’agevolazione IVA al 4% sugli ascensori per disabili? La materia non è molto chiara anche perché bisogna fare riferimento a norme emanate in diversi periodi e in continuo aggiornamento. A fare chiarezza di recente, però, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello (numero 3) del 13 gennaio 2020.
In sostanza si far riferimento alla normativa contenuta nel decreto numero 236 del 1989 per riconoscere l’Iva agevolata al 4% per l’installazione di ascensori in abitazioni nelle quali risiedono disabili o comunque ne possono usufruire con frequenza (si pensi alle case di riposo, ad esempio).
Agevolazioni disabili e IVA al 4% sugli ascensori
Il tema in analisi è riconducibile più genericamente alle agevolazioni IVA per il superamento delle barriere architettoniche per le quali la legge riconosce agevolazioni fiscali a coloro che installano impianti o adattamenti a strutture per agevolare la deambulazione di persone invalide allo scopo di favorirne l’accesso. Con l’interpello in parola, l’Agenzia delle Entrate che l’agevolazione è destinata ai soli beni che risolvono i limiti di deambulazione dei soggetti. Ne deriva che quello che conta è più la natura del prodotto destinato all’utilizzo che neanche lo stato di invalidità di chi lo acquista e utilizza.
Le barriere architettoniche
Con risposta all’interpello del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce la indicazioni sui criteri che devono rispettare ascensori e altri impianti di sollevamento per persone nella scala condominiale per poter sfruttare l’aliquota agevolata dell’IVA al 4%. In ciò l’Agenzia fa riferimento alla legge 13 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche specificando quali sono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Da Investire Oggi-25 gen 2020
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