Mancano pochi giorni all’invio al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili, da effettuarsi entro il 31 gennaio. I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, ovvero i soggetti intermediari abilitati, sono tenuti all’adempimento solo nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (gennaio 2019), tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Al fine di evidenziare il rispetto dell’adempimento comunicativo, dovrà essere conservata la ricevuta di avvenuta trasmissione (contenente la data e l’ora di invio), che i servizi informatici rilasceranno una volta inviato il prospetto.
Entro il prossimo 31 gennaio, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, 15 o più dipendenti, dovranno inviare al Ministero del Lavoro il prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.
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Compilazione del prospetto
Nel prospetto informativo l’azienda dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. In particolare, andrà indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
La finalità è quella di condividere, con il Centro per l’Impiego (Ufficio Collocamento mirato), tutte le informazioni utili per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi adeguati alle necessità ed alle caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie dell’agevolazione.
Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo.
La compilazione e l’invio di questa comunicazione non è comunque obbligatoria nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (gennaio 2019), tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
L’obbligo di invio del prospetto non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge n. 68/1999. In questa ipotesi scatta, nei sessanta giorni dal verificarsi della scopertura, soltanto l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto.
N.B. La quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di: · 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato; · 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato; · 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato. |
Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi. Infatti, il legislatore ha previsto che ai sensi del comma 5, art. 3, L. 68/1999, “gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 L. 223/1991 e ss.mm., ovvero dall’art. 1 D.L. 726/1984, convertito, con modificazioni., dalla L. 863/1984; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 L. 223/1991 e ss.mm., e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge”.
Base di calcolo ed esclusioni
Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (i lavoratori a part-time vanno computati in proporzione all’orario di lavoro).
Non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva i seguenti lavoratori:
Tipologia | nota |
Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999) | Che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. |
Lavoratori occupati concontratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato (Cass. 20.10.1983, n. 6165) | |
Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% (art. 4, co 4, L. 68/1999) | A meno che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. |
Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333) | Qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto. |
Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Apprendisti (art. 47, co 3, DLvo 81/2015) | |
Tirocinanti e stagisti | |
Lavoratori assunti concontratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Lavoratorisomministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Lavoratori operanti esclusivamente all’estero (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999) | |
Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999) | |
Collaboratori coordinati e continuativi | |
Partite IVA | |
Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto | |
Lavoratori in telelavoro (art. 23 del D.L.vo n. 80/2015) | Qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavo-ro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno. |
Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011) | |
Lavoratori occupati in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999) | |
Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999) | |
Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999) | |
Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999) | |
Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999) | |
Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999) | Il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale. Il datore di lavoro può autocertificare l’esonero dall’obbligo di riserva, relativamente agli addetti a tali lavorazioni. Si ricorda che in caso di esonero, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. |
Lavoratori distaccati da altra azienda |
Soggetti abilitati all’invio
Oltre al datore di lavoro (privato, ente pubblico economico e pubblica amministrazione), l’invio può essere effettuato anche tramite uno dei “soggetti abilitati”:
· consulenti del lavoro;
· avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. Costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione all’Ispettorato del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
· associazioni di categoria dei datori di lavoro;
· agenzie per il lavoro, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
· consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 del D.L.vo 276/2003, per l’invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
Da Ipsoa-27 gen 2020
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