Tar Liguria: è illegittimo il provvedimento che subordina l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio, essendo sufficiente la presenza di persone anziane o con ridotta capacità motoria
Per installare un ascensore, non deve per forza di cose essere presente o, comunque, utilizzarlo un disabile residente nell’edificio, ma l’obbligo scatta anche quando si tratta di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.
Lo si evince dal contenuto della sentenza n.4/2021 del 7 gennaio scorso del Tar Liguria, che ha accolto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire per l’installazione di un ascensore esterno in un edificio.
Secondo i ricorrenti, tra l’altro, l’amministrazione avrebbe illegittimamente posto a fondamento del diniego anche la mancata prova, mediante certificati, della disabilità di alcune residenti nell’edificio, nonostante l’applicazione della normativa in materia di eliminazione degli ostacoli architettonici non sia subordinata all’effettiva fruizione dell’opera da parte di soggetti portatori di handicap.
Ascensore: basta la presenza di persone anziane
Ai sensi dell’art. 79 del dpr 380/2001 – osserva il Tar – le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, fatto salvo l’obbligo di rispetto di tre metri dalle costruzioni su fondi limitrofi e dalle vedute ex artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra i dispositivi antibarriera e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio di proprietà o di uso comune.
È pacifico che fra le opere in questione rientrino gli impianti di sollevamento per l’accesso ai piani superiori dei palazzi (art. 77, comma 3, lett. a del dpr 380/2001, riproduttivo dell’art. 1, comma 3, lett. a della legge 13/1989), ivi inclusi gli ascensori esterni.
L’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.
È pertanto illegittimo il provvedimento che subordini l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio (Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2020, n. 1682, cit.; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7318, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17 luglio 2019, n. 1659; T.A.R. Marche, sez. I, 2 maggio 2018, n. 339).
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Da Ingenio-Web.it 19/1/2021
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