Una sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’abbattimento delle barriere architettoniche
Nell’installazione in condominio di un ascensore
utile ad abbattere le barriere architettoniche, vanno rispettate alcune
regole che tutelano tanto il soggetto disabile quanto gli altri condomini.
Quando si va ad intervenire sulle parti comuni,
infatti, è necessario che tutti gli interessi vengano
fatti valere in modo che da una parte venga rispettato il
diritto del soggetto con disabilità, e dall’altro non vengano lesi i diritti
degli altri condomini.
E’ particolarmente interessante, a questo proposito, una recente sentenza della
Corte di Cassazione (la
n. 30838/2019), nella quale viene accolto il ricorso
presentato da un condomino con disabilità, in merito all’installazione di un
ascensore nella parte comune dell’edificio. La Corte, accogliendo il ricorso
dell’uomo, ha stabilito che l’interesse delle persone disabili all’eliminazione
delle barriere architettoniche può essere fatto rientrare nel principio di solidarietà condominiale
e, pertanto, è legittima l’installazione
dell’ascensore anche quando violi le norme sulle distanze comuni.
IL CASO DI MESSINA – Il caso
sollevato è quello di un uomo che si era visto dare torto sia dal Tribunale di
Messina che dalla Corte di Appello di Messina, rilevando come l’opera (un
ascensore in un cortile interno condominiale) violasse le distanze legali
previste rispetto di balconi di proprietà esclusiva, oltre a limitare la veduta. Nella sua
sentenza, la Cassazione ha invece stabilito che il principio di solidarietà
condominiale impone di eliminare le barriere architettoniche che un condomino
con disabilità incontra, anche se in questo modo non
dovessero essere garantite le distanze o le vedute, pur previste dalla
disciplina sulle parti comuni(rispettivamente, art. 907 c.c. e art. 1102 c.c.).
L’INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE –
Nella sua sentenza , la Corte ricorda anche come, ai sensi della normativa in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche (L. n. 13 del 1989), l’installazione dell’ascensore o di altri
congegni, (…) idonei ad assicurare
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce
elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Da
tale indicazione si desume che (…) l’esistenza dell’ascensore
può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità
dell’appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne
la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.
SOLIDARIETÀ CONDOMINIALE E BARRIERE
ARCHITETTONICHE – Si legge, inoltre, nella sentenza: “Nel valutare il contrasto delle opere, cui fa
riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2 con la specifica destinazione delle
parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresì del principio di
solidarietà condominiale, secondo il quale la
coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sè
il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi
anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere
architettoniche, oggetto di un diritto
fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro,
degli edifici interessati (Cass. n. 18334 del 2012).
Da Disabili.com-26 gen 2020
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