Negli ultimi tempi rimuovere gli ostacoli che possono costituire un disagio per persone con disabilità motorie, sia permanenti sia temporanee, per anziani o per le carrozzine e i passeggini dei bambini, sta diventando sempre più importante.
L’abbattimento delle barriere architettoniche è un punto all’ordine del giorno in molte amministrazioni pubbliche, ma sta diventando un’urgenza anche per il privato cittadino che, fortunatamente, può beneficiare di utili agevolazioni.
Se nel dare un’occhiata ai prezzi di montascale, ascensori, rampe e soluzioni per la mobilità vi siete scoraggiati, è tempo di risollevare il morale!
Per non incorrere in fraintendimenti, ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) definisce “barriera architettonica” «gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea», ma anche «la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi».
Le agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi
La prima importante agevolazione riguarda la fruizione di una detrazione ai fini Irpef sulle spese sostenute per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa è la definizione dell’Agenzia delle Entrate, ma in concreto di cosa si tratta? In sostanza, assolvendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge (che vedremo in seguito) è possibile ottenere uno “sconto” sul pagamento delle tasse, proporzionale all’entità della spesa sostenuta. Questo “sconto”, ovvero la detrazione, va ripartita in dieci rate annuali di pari importo, che hanno effetto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa, per dieci anni.
Quali sono le spese detraibili
Non tutte le
spese possono essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi: di solito sono
ammesse le spese più comuni e frequenti, ma è sempre bene consultare la
lista dell’Agenzia delle Entrate per non incorrere in spiacevoli
conseguenze.
Rientrano nell’agevolazione, ad esempio, le spese sostenute per ascensori e
montascale, per gli elevatori sia interni sia esterni, sia nelle singole
unità abitative sia negli spazi comuni di un condominio; inoltre sono ammesse
alla detrazione le spese sostenute per la sostituzione di gradini con rampe
idonee al passaggio della sedia a rotelle.
Un’altra categoria di interventi per i quali è ammessa la detrazione Irpef riguarda le spese per la «realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità» (definizione del sito dell’Agenzia delle Entrate).
Nello specifico, un elenco di interventi qualificabili come superamento delle barriere architettoniche è proposto nell’articolo 39 della Legge n. 13/1989 (“Dispositivi ed interventi per l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico”), che comprende anche «adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, maniglioni, ecc.», così come gli «adeguamenti di arredi quali piani cottura, lavelli, elettrodomestici, mobili e pensili non standard, ecc.», sempre con la finalità di facilitare l’accessibilità e la fruibilità nell’ambito domestico.
Quantificare i vantaggi
Consideriamo ora l’aspetto economicamente forse più interessante di tutta la legislazione in materia di agevolazioni fiscali sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Chi, infatti, eseguirà interventi finalizzati agli scopi fin qui esposti, potrà usufruire di una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta. Tale importo va calcolato su un massimo di 96.000€, se la spesa è stata sostenuta in un periodo di tempo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.
Avvertenze da non sottovalutare
Attenzione,
però! Si perde il diritto a usufruire della detrazione se contemporaneamente si
fa richiesta per la detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie «riguardanti
i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità»: le due
tipologie di detrazione non sono compatibili.
Inoltre, ricordate che il pagamento va effettuato sempre con bonifico: la
tracciabilità delle operazioni finanziarie è di fondamentale importanza per
l’ammissione alle agevolazioni.
Altre agevolazioni oltre la detrazione Irpef
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, esiste inoltre un’altra importante agevolazione: l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria. Bisogna però essere sempre sicuri della corrispondenza degli interventi con le prescrizioni tecniche: è quindi necessario che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche risultino dal progetto oppure dalla SCIA, firmata da un professionista abilitato.
Da Ultime Notizie Flash-27 gen 2020
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