Presentata da Fratelli d’Italia e pubblicata alla Camera una proposta di legge sui parchi giochi accessibili a persone normodotate e disabili.
Il mondo dell’Amusement deve essere accessibile a tutti.
Alle persone normodotate e a quelle che presentano disabilità.
È quello che viene proposto dalla deputata di Fratelli D’Italia, Maria Teresa
Bellucci in un disegno di legge, presentato lo scorso 23 dicembre ma pubblicato
in questi giorni alla Camera.
“Il gioco – spiega la deputata Bellucci – è un diritto previsto dall’articolo
31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata
dall’Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
“Compito di uno Stato di diritto – continua Bellucci – è proprio la tutela
dei più deboli, che significa tradurre in servizi e in reali opportunità i
princìpi democratici sanciti dalla Costituzione.
Il grado di civiltà di una nazione si misura anche in base al livello di
attenzione che essa ha nei confronti delle persone con disabilità e ai servizi
concreti che assicura a queste persone.
In Italia, invece, i parchi giochi inclusivi, cioè privi di barriere
architettoniche e accessibili da parte di tutti i bambini, sono solo 234, sono
concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso, nonostante la loro
definizione, non sono accessibili per i bambini con disabilità intellettiva o
con disturbi dello spettro autistico.
Andare al parco giochi, giocare con gli amici o con fratelli e sorelle,
condividere lo stesso spazio di gioco con i compagni di scuola: azioni
semplici, che dovrebbero appartenere alla quotidianità di tutti i bambini.
Purtroppo, spesso, troppo spesso, non è così.
Pensiamo ai parchi giochi delle nostre città: i migliori sono attrezzati con
strutture moderne e colorate, ma spesso sono inaccessibili, costruiti su più
livelli, con scalini e appigli. In Italia sono pochissimi i parchi giochi
davvero accessibili ai bambini con disabilità, intendendo per parchi giochi
accessibili le aree gioco usufruibili anche da parte dei bambini con
disabilità, non solo motorie, ma anche neuro-sensoriali: parchi dove tutti i
bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco.
Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il
più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, usano
la sedia a rotelle, sono ipovedenti o hanno una disabilità motoria lieve, ma
anche da parte di bambini normodotati.
Sono parchi in cui ci sono strutture per il gioco con rampe al posto delle
scale, con tunnel giganti accessibili anche per chi è in sedia a rotelle e con
giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti.
Attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per
la realizzazione di parchi giochi inclusivi e tutte le iniziative portate
avanti in questo ambito sono lasciate all’intraprendenza e alla sensibilità di
alcune amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo
settore”.
Proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia.
ARTICOLO 1. “La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti
dall’articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
dall’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dall’articolo 3 della Costituzione,
reca disposizioni per assicurare ai bambini con disabilità la fruibilità dei
parchi giochi, in modo da consentire la loro completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale”.
ARTICOLO 2. “Ai fini di cui alla presente legge, si intende per: a) parchi
giochi, gli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all’attività
ludica dei bambini, che sono di proprietà pubblica e liberamente fruibili a
titolo gratuito e che non prevedono la presenza obbligatoria di operatori
professionisti; b) parchi giochi inclusivi, i parchi giochi pienamente fruibili
anche da parte dei bambini con disabilità; c) progettazione universale, la
progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti in modo tale che siano
utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità, nella più larga
misura possibile, senza necessità di adattamenti”.
ARTICOLO 3. “Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
favorire la realizzazione di parchi giochi inclusivi in tutto il territorio
nazionale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
individuare un livello minimo di diffusione dei parchi giochi inclusivi in
relazione a ciascun ambito territoriale; b) stabilire le caratteristiche
tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la
riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell’individuazione e
dell’eliminazione degli ostacoli e delle barriere all’accessibilità per ogni
tipo di disabilità; c) stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività
dei parchi giochi; d) prevedere incentivi economici per i comuni che intendono
realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi; e)
armonizzare, riordinare e semplificare, per i fini di cui alle lettere da a) a
d), le disposizioni vigenti in materia di disabilità, di accessibilità e di
diritto alla mobilità”.
ARTICOLO 4. “A fine di supportare l’azione del Governo volta
all’attuazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, è istituita, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione per
l’inclusività. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni
e delle province autonome, da un rappresentante della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da un rappresentante dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, da un rappresentante della Federazione tra le associazioni
nazionali delle persone con disabilità, scelto nell’ambito delle associazioni
che si occupano di diritti dei bambini, e da un rappresentante degli enti del
Terzo settore. La Commissione di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a)
promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura dell’accessibilità e
dell’inclusività dei parchi giochi; b) svolgere azioni di supporto e di
orientamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
privati per la realizzazione di parchi giochi inclusivi, anche attraverso
l’elaborazione e la diffusione di apposite linee guida, che sono periodicamente
aggiornate e la cui attuazione è monitorata dalla Commissione stessa; c)
monitorare l’attuazione delle norme che definiscono i livelli minimi di
diffusione dei parchi giochi inclusivi nel territorio nazionale, in
collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e
con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; d)
promuovere l’introduzione, nei programmi didattici delle scuole secondarie di
secondo grado a indirizzo tecnico e nell’ambito degli insegnamenti impartiti
presso le università a indirizzo socio-pedagogico e scientifico, di
insegnamenti relativi alla progettazione universale, che forniscano agli
studenti competenze specifiche in materia di progettazione di spazi accessibili
e inclusivi nonché di tipo educativo e pedagogico, funzionali alla
realizzazione di parchi giochi inclusivi.
ARTICOLO 5. “I comuni, in quanto soggetti responsabili della
pianificazione urbanistica, della progettazione, della riqualificazione e della
gestione degli spazi pubblici, assicurano l’attuazione delle disposizioni in
materia di realizzazione dei parchi giochi inclusivi e provvedono al
monitoraggio delle condizioni dei parchi giochi esistenti o di nuova
realizzazione”.
ARTICOLO 6. “Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
progettazione universale, la progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti
in modo tale che siano utilizzabili da tutti, comprese le persone con
disabilità, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti;
b) all’articolo 95: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o
sulla base del criterio della progettazione universale; 2) dopo il comma 4 è
inserito il seguente: 4-bis. I contratti relativi alla realizzazione e alla
riqualificazione di parchi giochi pubblici fruibili anche da parte dei bambini
con disabilità sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio della
progettazione universale”.
ARTICOLO 7. “Nell’ambito degli interventi ammessi alla ripartizione della
quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
diretta gestione statale sono compresi gli interventi relativi alla
realizzazione di nuovi parchi giochi inclusivi e all’adeguamento dei parchi
giochi esistenti al fine di renderli fruibili anche da parte dei bambini con
disabilità, progettati in base ai criteri della progettazione universale. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
provvede ad apportare all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le modifiche necessarie al
suo adeguamento a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo”.
Da Gioco News.it del 29.02.2020
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