Ascensore esterno in condominio, è sufficiente la Scia

Ascensore esterno in condominio, è sufficiente la Scia

 

Non serve il permesso di costruire, basta la segnalazione certificata di inizio attività perché l’impianto costituisce un mero volume tecnico che non crea un autonomo carico urbanistico. La posizione del Tar Lombardia e i precedenti su come e quando sono necessari i titoli edilizi

Non serve il permesso di costruire per l’ascensore esterno che il proprietario del singolo appartamento vuole realizzare nell’edificio condominiale. Basta la segnalazione certificata di inizio attività, invece, perché l’impianto costituisce un mero volume tecnico che non crea un autonomo carico urbanistico. E dunque il comune non può bloccare i lavori contestando la violazione del piano delle regole previsto dal piano di governo del territorio: da una parte, infatti, è escluso che si tratti di una nuova costruzione e dall’altra le opere necessarie a rimuovere le barriere architettoniche ben possono essere realizzate in deroga alle distanze tra fabbricati previsti dai regolamenti edilizi. È quanto emerge dalla sentenza 388/21, pubblicata l’11 febbraio dalla seconda sezione del Tar Lombardia.

Il caso. Accolto il ricorso proposto dal proprietario dell’appartamento al terzo piano della palazzina che intende costruire l’elevatore sulla parete esterna del fabbricato, rimasto immutato per vent’anni, visto che non è possibile ricavare all’interno lo spazio per la cabina. Viene così annullato il provvedimento del dirigente comunale che stoppa i lavori dopo la Scia presentata per la realizzazione dell’impianto. Il punto è che l’ascensore non ha bisogno del titolo edilizio in quanto non costituisce una costruzione in senso stretto ma soltanto un’innovazione necessaria per lo stabile. Che non concorre alla creazione di volume o superficie rilevante in ambito edilizio. Non si applica dunque all’impianto il piano delle regole Pgt laddove stabilisce le distanze dal confine che valgono solo per le nuove costruzioni. In base al combinato disposto degli articoli 78 e 79 del testo unico dell’edilizia le opere concepite contro le barriere architettoniche devono rispettare soltanto le distanze ex articoli 873 e 907 Cc. E il superamento degli ostacoli è finalizzato a rendere fruibile l’immobile non soltanto per i diversamente abili, ma anche per gli anziani o altri residenti che per condizioni personali hanno difficoltà di movimento. Trova quindi ingresso, nel nostro caso, la censura secondo cui l’impianto non deve osservare gli spazi minimi previsti rispetto ad altri fabbricati dal momento che non risulta in grado di generare nuova superficie coperta.

I precedenti. L’ascensore esterno, inoltre, può essere realizzato anche molto vicino alle finestre degli appartamenti. E ciò proprio perché le opere che eliminano le barriere architettoniche ben possono essere costruite in deroga ai regolamenti e agli atti di normazione primaria: dunque anche all’articolo 9 del decreto ministeriale 1444/68, che prescrive la «distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate». Il tutto, ricorda la sentenza 1659/19, pubblicata dal Tar Lombardia, grazie alla sentenza costituzionale 251/08 che ha indicato i problemi dei diversamente abili come «nodi dell’intera collettività». Era stato, infatti, accolto il ricorso dell’invalido dopo che il dirigente dello sportello unico per l’edilizia del comune aveva bloccato la Scia per la realizzazione dell’impianto di sollevamento. L’anziano, che viveva al quarto piano con la moglie, risultava inabile al lavoro al 35% ed era disponibile a installare un servoscala perché era impossibile portare la cabina al livello del pianerottolo. Sbagliava l’ente locale a negargli il titolo abilitativo in deroga alla distanza tra pareti finestrate. Non c’è dubbio che anche l’ascensore esterno sia un’opera che abbatte le barriere architettoniche, al di là del fatto che sia o no un disabile a servirsene in concreto. E dopo l’intervento della Consulta deve ritenersi che il combinato disposto degli articoli 78 e 79 del testo unico per l’edilizia consenta di realizzare anche l’impianto esterno al di là delle distanze previste dai regolamenti e quindi anche dall’articolo 9 del dm 1444/68, a patto che siano rispettate quelle indicate dagli articoli 873 e 907 Cc. Non conta poi che per ora l’ascensore serva un solo piano dell’edificio: è possibile fare in modo che l’impianto risulti utile anche ad altri condomini.

Attenzione, però: il fatto che all’ascensore esterno basti la Scia non esime il comune dal verificare la legittimazione soggettiva di chi vuole effettuare i lavori: serve comunque, sottolinea la sentenza 2065/18, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, un certificato medico che attesti i problemi di deambulazione del richiedente. Senza dimenticare che per approvare la realizzazione dell’impianto in favore di chi ha difficoltà a muoversi è necessario il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la metà del valore del fabbricato. In questo caso era stato accolto il ricorso dei vicini, secondo cui la cabina esterna toglieva aria e luce a scale e finestre del palazzo: l’elevatore andava demolito. Ma non perché fosse necessario il permesso di costruire. Pur se volume tecnico, l’ascensore esterno costituisce anche un’innovazione dell’edificio: dopo la riforma del condominio, dunque, il via libera in assemblea può avvenire soltanto con la maggioranza indicata ex articolo 1120 Cc che rinvia al secondo comma dell’articolo 1136. Nel nostro caso il presupposto mancava e alla Scia non era allegato un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria accreditata per riconoscere formalmente la condizione di disabilità. Insomma: risulta illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione al provvedimento ripristinatorio chiesto dai condomini. È vero: va esclusa ogni illegittima intrusione del comune in ambito privatistico, ma lo sportello unico per l’edilizia deve comunque compiere un minimo di istruttoria per verificare se ci sono le condizioni per realizzare l’impianto, specie in caso di denuncia di vicini inviperiti.

Il comune, tuttavia, non può essere «più realista del re» bloccando i lavori dell’ascensore esterno che serve al disabile se il condominio ha già preso posizione sul punto con una delibera ad hoc. E ciò perché, spiega la sentenza 1405/16, pubblicata dal Tar Salerno, la decisione assunta dall’assemblea deve essere interpretata nel senso di attribuire all’atto un effetto utile, mentre non si può ignorare che l’intervento programmato sarebbe realizzato sulla proprietà privata del richiedente e comporterebbe un minimo ingombro per gli spazi comuni del comprensorio residenziale.

Non è vero che il condomino debba ritenersi venuto meno all’obbligo di dimostrare la sua disabilità: sono gli uffici che non hanno preso in considerazione le certificazioni mediche, laddove i sanitari indicano la controindicazione per l’uso delle scale. E soprattutto sbaglia l’amministrazione locale nell’interpretare la delibera adottata dall’assemblea: la «salvaguardia dei diritti» di cui si parla è quella dei terzi generalmente intesi e non dei condomini. Né potrebbe essere altrimenti, visto che in base al progetto la cabina non occupa uno spazio significativo nel cortile dell’edificio: è quindi escluso ogni rischio per il relativo godimento da parte dei singoli condomini. Per controllare se l’intervento è coerente con il rapporto fra parcheggi e volumi abitativi, poi, bisogna far riferimento la normativa vigente alla data di rilascio della originaria concessione edilizia, mentre non rilevano le più restrittive norme intervenute in seguito.

Il condominio, infine, può senz’altro realizzare l’ascensore esterno a meno di tre metri dal confine con la proprietà del vicino, a patto che la tromba delle scale sia troppo stretta per ospitare la cabina. E ciò perché, osserva la sentenza 1002/15, pubblicata dal Tar della Liguria, la popolazione italiana invecchia sempre di più e l’impianto va considerato come un bene necessario per evitare agli anziani di fare le scale a piedi.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione deve essere considerato volume tecnico ogni opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che risulta destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali. Nella categoria rientrano le condotte idriche e termiche che non è possibile realizzare all’interno dello stabile. E altrettanto vale per l’ascensore: anche i piccoli spazi previsti appunto per la salita e la discesa dei passeggeri non possono far mutare l’opinione in materia. Insomma: il computo delle distanze tra le proprietà non può tener conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore progettato dal condominio.

Da Italia Oggi 8/3/2021

Please follow and like us:

Lascia un commento

Copyright 2022 © by Incutiosire.it

C.F. CPDNTN68H13F205I