Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche devono rispondere alle caratteristiche del DM 236/1989
16/01/2020 –
L’installazione di un ascensore per disabili può beneficiare dell’Iva al 4%
solo se si rispettano le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità contenute nel DM 236/1989 sul superamento delle barriere
architettoniche.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3/2020.
Ascensori per disabili: senza requisiti no Iva agevolata
L’Iva
agevolata al 4%, pur essendo prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle
barriere architettoniche” non si applica in maniera automatica.
Le Entrate, infatti, hanno chiarito che per tali contratti di appalto, aventi
cioè ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, il legislatore
ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità
del soggetto acquirente.
Di conseguenza, non basta installare un ascensore in un condominio con persone
disabili per usufruire dell’Iva agevolata; tale agevolazione è circoscritta
alle ipotesi in cui sussiste l’effettiva rispondenza degli ascensori e
degli altri elementi installati alle peculiarità tecniche imposte dalla
normativa, senza lasciare spazio alla possibilità di derogare a tali
caratteristiche strutturali minime.
Ascensori per disabili: ecco i requisiti
I requisiti
da soddisfare per l’installazione di un ascensore per disabili sono elencati
nel DM 236/1989. Ad esempio, nei nuovi edifici residenziali l’ascensore
deve avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1.50×1.50 m.
In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile
l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le
seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1.40×1.40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento
automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad
anta incernierata purché’ dotata di sistema per l’apertura automatica. In tutti
i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di
chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con auto livellamento con tolleranza
massima di 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve
avvenire con porte chiuse.
Precisi requisiti sono richiesti anche per la bottoniera di comando, il
campanello di allarme e la segnalazione sonora dell’arrivo al piano.
Da Edilportale.com-15 gen 2020
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