L’articolo 26 prevedeva che le assenze fino al 30 aprile dei lavoratori con grave disabilità o immunodepressi o con esiti da patologie oncologiche fossero equiparate a ricovero ospedaliero
Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il testo del decreto “Cura Italia”
(decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18) che è stato modificato da
un maxi-emendamento in sede di conversione in legge, sul quale il Governo
ha posto la fiducia. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge
entro il prossimo 16 maggio, passa all’esame della Camera.
Tra le misure che il decreto legge aveva introdotto a sostegno delle famiglie
in questi giorni di emergenza sanitaria causa Covid19, nei giorni scorsi
abbiamo dato spazio a quelle specificamente dedicate ai lavoratori disabili, in
attesa che fosse chiarito quanto previsto dall’articolo 26 del suddetto DL.
LE ALTRE MISURE PER LE LAVORATORI EFAMIGLIE CON DISABILITÀ
Oltre all’articolo 43 che ha aumentato di 12 giorni i permessi retribuiti ex L.104,
e all’articolo 23 che consente l’accesso a un congedo di 15 giorni retribuito con
un’indennità del 50% riconosciuto ai genitori di figli di età inferiore ai 12
anni (e di qualsiasi età se disabili) da usufruire alternativamente al bonus babysitter, anche i comma 2 dell’articolo
26 del decreto aveva come destinatari i lavoratori con disabilità.
L’ARTICOLO 26 DEL DECRETO PRIMA DELLA MODIFICA
L’articolo 26 prevedeva, in sintesi, che le assenze dei lavoratori con grave
disabilità o con patologie che comportano immunodepressione, o esiti da
patologie oncologiche, fino a fine aprile, fossero equiparate a ricovero
ospedaliero. Così l’articolo 26 nel testo originale del Cura Italia:
”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati
in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero
ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo
2020, n.9”.
In pratica, l’articolo prevedeva la possibilità, per i dipendenti privati e
pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti
categorie di lavoratori:
1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge
n.104/1992;
2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie
salvavita, in possesso di idonea certificazione.
In tali casi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9”.
Il testo lasciava aperti numerosi dubbi interpretativi (es. quale è
l’idonea documentazione? chi la deve redarre? Chi la deve presentare? quali
sono le modalità di richiesta del beneficio? Su questo la stessa FISH aveva chiesto chiarimenti al
riguardo al Ministero della Salute.
IL NUOVO TESTO EMENDATO IN SENATO
Ora il testo è stato in parte modificato, con l’approvazione in Senato
della proposta (emendamento 19.1000/20) dei Senatori Errani Floridia, Maiorino
Pirro. Il testo che ne esce non si discosta molto dall’originale, anche se
permangono i dubbi interpretativi della prima ora.
Così il testo:
“Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché ai
lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti
autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il
paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o
delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui
riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo
certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico
di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.
Quello che si capisce è che possono accedere al beneficio lavoratori con grave
disabilità certificata o lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie
oncologiche, ecc in possesso di certificazioni specifiche. Tali le assenze fino
al 30 aprile sono equiparate al ricovero ospedaliero. Sulle certificazioni
richieste e su chi dovrebbe redigerle non viene fatta chiarezza. Sembra di
capire che in entrambi i casi bisogna essere in possesso di verbale di handicap
grave (art.3 comma 3 Legge 104) e prescrizione delle autorità sanitarie
competenti (non meglio specificate).
Inoltre non vengono fornite indicazioni sulle modalità di presentazione
della domanda.
Restiamo in attesa di circolari con istruzioni applicative.
Da Disabili.com-5 ore fa
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