In questo capitolo ci occupiamo dell’accessibilità a sedi e uffici comunali, provinciali, regionali, statali, scolastici, sanitari, ospedalieri, socio-assistenziali, ma anche a cinema, teatri, bar, ristoranti, ambulatori, stadi, palestre, eccetera.
In Italia
esistono alcune leggi che garantiscono il diritto all’accessibilità in questi
luoghi. Sono norme tecniche molto precise, vincolanti. Come già accennato
sopra, purtroppo non sempre vengono applicate.
Per quanto riguarda gli enti pubblici, ecco in ogni caso le principali:
- Decreto del Ministero per i
Beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008.
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. - Legge n. 41 del 28 febbraio
1986 (Legge Finanziaria 1986).
Imponeva agli Enti Locali territoriali, allo Stato, agli Uffici periferici dello Stato, agli Enti Pubblici, di dotarsi di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d’esercizio; - D.P.R. n. 503 del 24 luglio
1996.
Disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, con particolare riferimento all’accessibilità diretta ai servizi. Regolamenta anche le soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l’accesso ai servizi erogati alla popolazione; - Legge n. 104 del 5 febbraio
1992 (legge
quadro sull’handicap).
Alcuni commi della legge si occupano nello specifico delle barriere architettoniche, introducendo tutele in diversi campi (sanità , assistenza, scuola, formazione, lavoro, trasporti, giustizia, ecc.). In ogni caso se ne evince che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
In particolare la legge 104/92 prevede:
– che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere;
– siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l’accessibilità ai disabili;
– sia riservata una quota di fondi per opere nell’edilizia residenziale pubblica;
– che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.
Ovviamente
sono previste delle deroghe, in genere per motivi storico artistici.
Discorso a parte per gli edifici privati costruiti dopo l’entrata in vigore
della Legge n. 13/89. Questa norma impone che siano costruiti tenendo conto
delle prescrizioni tecnico-regolamentari previste dalla legge medesima e dal
D.M. n.236/89, in materia di superamento o eliminazione delle barriere
architettoniche. Le autorizzazioni edilizie devono conformarsi a tali
prescrizioni tecnico-progettuali, e per i trasgressori sono applicabili le
sanzioni previste dalla legge. Questi vincoli riguardano anche i cambi di
destinazione d’uso e le ristrutturazioni.
In caso di inadempienze sono diverse le opportunità per i cittadini. Oltre alle iniziative di pressione diretta nei confronti della Pubblica Amministrazione, di denuncia mediatica, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed alla possibilità di adire direttamente in sede giudiziale, vi sono semplici azioni da intraprendere a tutela dei propri diritti, fra le quali si consigliano:
- ricorso al Difensore Civico, che in sede istruttoria ha la possibilità di accedere agli atti interni e individuare le inadempienze compiute;
- scrivere al Sindaco, facendo riferimento alla Legge n.241/90, cosiddetta legge sulla trasparenza degli atti, obbligandolo pertanto ad una risposta certa, che potrà eventualmente essere utilizzata in altra sede.
Va anche tenuto conto della nutrita giurisprudenza consolidata in questi anni nei diversi gradi del nostro Ordinamento Giudiziario, sistematicamente orientata a riconoscere il disabile titolare di inviolabili diritti soggettivi perfetti, perché costituzionalmente tutelati nella loro rilevanza, fra i quali fanno spicco quelli di uguaglianza e libertà , il cui godimento non è subordinabile in nessun caso a qualsivoglia motivo di natura tecnica, economica, patrimoniale, organizzativa o simile.
In
conclusione c’è una considerazione da sottolineare, e cioè questa: accanto alle
norme che devono essere rispettare per legge, esistono accorgimenti dei
quali si deve tener conto se si vuole essere veramente accessibili.
In altri termini: non basta essere a norma per poter definirsi accessibili a
tutti. Ancora: non esiste una soluzione ideale per ogni barriera
architettonica.
Una rampa, a norma perché della pendenza dell’8%, può essere troppo ripida per
una persona anziana in carrozzella, ad esempio.
La soluzione che vada bene per tutti non esiste, posto il dato di fatto che non
esiste una architettura sviluppata solo in orizzontale.
La cosa migliore è la personalizzazione dell’intervento di superamento della
barriera: ma è un’alternativa applicabile più all’edilizia privata che alla
pubblica.
Stai cercando delle soluzioni per agevolare l’autonomia di una persona disabile o con ridotte capacità motorie negli ambienti di casa?
Da Da Disabili.com-29 mar 2020
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