Chiarimenti sull’installazione dell’ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Chiarimenti sull’installazione dell’ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Come è necessario procedere per l’installazione di un ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche? In particolare, che cosa accade se l’assemblea condominiale si esprime con un voto contrario? Per rispondere a queste domande è possibile prendere in considerazione quanto stabilito dalla legge 13/1989 e dalla Cassazione tramite diverse sentenze. Vediamo dunque quanto previsto e come regolarsi.

Installazione dell’ascensore in condominio e legge 104

Al “Quesito del Lunedì” del quotidiano economico Il Sole 24 Ore è stato domandato: “Sono invalido al 100% e titolare dei benefici previsti dalla legge 104/1992. Vorrei sapere se ho bisogno del consenso della maggioranza dei condòmini per l’installazione di un ascensore. Qualora ci fossero condòmini contrari a tale opera, questi sono comunque obbligati a partecipare alla spesa? Per l’installazione dell’ascensore, a mie spese, sul lato esterno del palazzo, ho comunque bisogno dell’approvazione della maggioranza dei condòmini?”.

Nel fornire la risposta al quesito, è stato ricordato che l’articolo 2, comma 1, della legge 13/1989 recita:

“Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

Sempre l’articolo 2 della legge 13/1989, al comma 2 poi specifica:

“Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.

ascensore

La Cassazione, con la sentenza n. 7938 del 28 marzo 2017, ha poi precisato che “la legge 13 del 1989, in materia di eliminazione di barriere architettoniche, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici”. Di conseguenza, come spiegato, il regolamento condominiale che dispone regole per il rispetto del decoro architettonico non può limitare l’installazione dell’ascensore. E non possono farlo i singoli condòmini o le delibere assembleari che si esprimono in modo contrario.

Nello specifico, con la sentenza n. 9101 del 12 aprile 2018, la Cassazione ha sottolineato che “nel verificare se una nuova opera costituisce una turbativa al godimento di un condomino occorre verificare se questa è stata realizzata per eliminare barriere architettoniche ad un disabile residente nello stabile (fattispecie relativa all’abbattimento di un muro perimetrale per l’apertura di una porta d’ingresso di un ascensore)”.

I condòmini che non sono d’accordo all’installazione dell’ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono esonerati dalla spesa, “in applicazione dell’articolo 1121 del Codice civile, perché l’ascensore è opera suscettibile di utilizzazione separata”, ma – partecipando ai costi – possono poi farne uso.

Quindi, nel fornire precisa risposta al quesito proposto, l’installazione ex novo dell’ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche non necessita della maggioranza dell’assemblea dei condòmini e i condòmini che non sono d’accordo non sono obbligati a partecipare alla spesa.

Da Idealista del 17 maggio 2023

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