La richiesta arriva da FISH-Lazio, federazione italiana per il superamento dell’handicap, che sottolinea la necessità di adozione di urgenti provvedimenti, compatibilmente con le direttive stabilite dalle autorità sanitarie competenti, che tengano conto delle condizioni di non autonomia delle persone non collaboranti e non autosufficienti.
Le persone con disabilità, in particolare quelle con patologie
cronico-degenerative e complesse, con multimorbilità, con disturbi dello
spettro autistico e del neurosviluppo con stati di immunidepressione congenita
e, più in generale, tutte quelle che presentato un quadro clinico precario
inclusi gli esiti da patologie oncologiche, sono maggiormente esposte sia ai
rischi sanitari derivanti dall’epidemia da virus COVID 19 e dalle conseguenti
ricadute sociali. Queste persone, proprio per la loro maggiore fragilità,
necessitano di adeguata attenzione, nel rispetto dell’articolo 11 della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Pertanto, sulla base delle segnalazioni pervenute, FISH-Lazio, federazione
italiana per il superamento dell’handicap, sottolinea la necessità e l’urgenza
di adozione di urgenti provvedimenti, compatibilmente con le direttive
stabilite dalle autorità sanitarie competenti, che consentano alle persone con
disabilità, alle loro famiglie e, più in generale al sistema dei servizi di affrontare
la quotidianità.
INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID– 2019.
In merito alle misure predisposte per il contrasto e il contenimento del
diffondersi del virus COVID-19 (DPCM 4 marzo 2020, D.L. 9 marzo 2020, n. 14,
Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. 3 del 6 marzo 2020) è indispensabile
apprestare strumenti di tutela in modo particolare nei confronti delle persone
con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o persone con
disabilità non autosufficienti, in quanto presentano caratteri comportamentali
e/o assistenziali per i quali risulta complesso garantire l’applicazione delle
indicazioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, attraverso:
• Adozione di disposizioni relative all’accoglienza delle persone con
disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti
riguardo alle indicazioni di cui all’art. 2, lettere p) e q) del DPCM 8 marzo
2020, in quanto necessitano di specifica assistenza costante e continuativa,
fornita anche in presenza di caregiver che conoscono tali persone, prevedendo
specifiche eccezioni nei confronti di familiari, caregiver, assistenti
personali, prevedendo per questi ultimi le necessarie misure igienico-sanitarie
da adottare.
• Predisposizione di specifici protocolli e procedure per affrontare i diversi
livelli di infezione al virus delle persone con disabilità intellettivo
relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti. In modo particolare
risultano complesse la somministrazione dei test per verificare la positività o
negatività al COVID 19 (Tampone) per le persone con disabilità intellettivo
relazionale non collaboranti, per le quali è necessaria la collaborazione dei
familiari e/o di un caregiver di riferimento già conosciuto dalla persona
stessa. In fase di accertamento delle condizioni di salute (e di eventuale
periodo di isolamento in struttura) è necessario consentire la fruizione di
spazi idonei allo svolgimento di attività di vita quotidiana e l’utilizzo di
facilitatori e ausili/presidi/ortesi indispensabili allo scopo (di mobilità,
comunicazione, ecc.) L’adozione della misura di isolamento sia in abitazione
che in struttura sanitaria, nei confronti delle persone con disabilità
intellettivo relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti risulta
complessa soprattutto in presenza della condizione di non essere in grado di
compiere gli atti della vita quotidiana. In caso di isolamento domiciliare è
indispensabile individuare figure assistenziali di riferimento per l’applicazione,
su indicazione del personale sanitario, delle necessarie terapie per la
gestione delle condizioni di salute e delle consuete attività di vita. Allo
stesso tempo occorre approntare specifiche indicazioni e protocolli per gestire
situazioni che necessitano di ricovero in strutture sanitarie esterne, in
reparti di terapia intensiva o pre-intensiva, specie per persone non
collaboranti. A tal fine si segnala la necessità di fare riferimento ai
protocolli, come quelli che si stanno sperimentando con il “progetto Tobia”
presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini di Roma, ed ai sanitari che
su tali aspetti, avendo sviluppato una specifica competenza, possono fornire
utili indicazioni operative a fronte di protocolli già sperimentati.
PARTICOLARI FRAGILITA’ SOCIALI.
•Il censimento di tali situazioni nei vari ambiti territoriali, in accordo con
i competenti servizi sociali e sanitari, come indicato nella nota del 24
febbraio 2020 dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• Il coordinamento fra gli enti locali con i servizi di protezione civile
locali per la realizzazione di interventi emergenziali;
• La predisposizione di piani di emergenza assistenziale straordinari,
prevedendo appositi accordi per la realizzazione di interventi domiciliari
anche di 24 ore, anche nell’ambito delle unità speciali di cui all’art. 9, c. 2
del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.
Si richiede particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità
intellettive relazionale e/o non autosufficienti non in grado di compiere gli
atti essenziali della vita quotidiana e che presentano una scarsa protezione
della rete familiare, ovvero coloro che vivono soli in casa con l’assistente
familiare e/o con familiari ultrasettantenni o con disabilità, e che non
abbiano almeno due familiari fra quelli indicati dall’art. 433 del C.C. che
abitano ad una distanza ragionevolmente raggiungibile. In presenza di tali
situazioni si richiede:
INTERVENTI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO.
La sospensione dell’attività didattica nei confronti delle persone con
disabilità, in particolare con disabilità intellettivo relazionale, produce una
condizione di importante disagio, in quanto incide sul processo di
apprendimento anche riguardo la sfera dell’autonomia e della relazione. Oltre
al disagio nei confronti delle famiglie. Pertanto è necessario come previsto
dall’art. 9, c. 1 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14:
• attivare la didattica a distanza avendo cura di fornire eventuali ausili
didattici informatici per coloro hanno difficoltà relative alla mobilità
personale, la sottotitolazione delle lezioni e/o presenza dell’assistente alla
comunicazione. La complessità della didattica a distanza per le persone con
disabilità intellettiva relazionale dovrebbe essere coadiuvata con la presenza
dell’insegnante di sostegno e/o assistente specialistico. In caso non si
ritenga adeguato il sistema della lezione a distanza, l’insegnante curriculare concorderà
il programma da far svolgere al domicilio della persona con disabilità con
l’insegnante di sostegno e/o dall’assistente specialistico e le misure di aiuto
da parte dell’OEPA, garantendo la continuità didattica avviata possibilmente
con le figure già impiegate. Dette figure non dovranno operare
contemporaneamente, ma coordinarsi nelle attività di competenza.
Pertanto si richiede una immediata verifica da parte della Direzione Regionale
Scolastica, in accordo con l’Assessorato Regionale alla Formazione e alla
Scuola e dei Comuni delle rispettive figure professionali impiegate, siano esse
dipendenti delle Amministrazioni, che in regime di convenzione, circa la
possibilità per le stesse di svolgere attività a domicilio, valutando
l’integrazione di ulteriori, compatibili con le esigenze educative individuali
e con le indicazioni contenute nei PEI. Il tutto anche seguendo le indicazioni
del 6 marzo 2020 proprio da parte della Regione Lazio, Scuola, Diritto allo
Studio e Università: “Si invitano le Istituzioni scolastiche statali e
paritarie secondarie, di secondo grado e le Istituzioni Formative del Lazio
accreditate che svolgono attività di IeFP, entrambe affidatarie di progetti di
integrazione scolastica, ad impegnare tutti gli operatori coinvolti nella
organizzazione delle aule virtuali, con particolare riferimento al
coinvolgimento degli allievi disabili, al fine di assicurare la continuità del
processo di inclusione in corso. Si invitano, inoltre, le stesse – ove
consentito dalle condizioni normative e sanitarie e dalle forme di
contrattualizzazione in essere – a favorire la prestazione dell’attività di
integrazione da parte dell’operatore anche eventualmente presso il domicilio
dell’allievo/a che ne abbia necessità.”
CENTRI DIURNI DI RIABILITAZIONE SEMI RESIDENZIALI.
Le attività dei centri diurni di riabilitazione rappresenta una risorsa
fondamentale per le famiglie in cui è presente una persona con disabilità
intellettive e relazionali non collaboranti, la cui chiusura comporterebbe seri
problemi di gestione delle situazioni. Pertanto si invita a valutare:
• A cura delle ASL, la disponibilità o il diniego formale delle famiglie
interessate a far continuare la partecipazione del famigliare alle attività del
centro;
• Verificare che vi sia la disponibilità dell’ente gestore e le condizioni per
un ragionevole rispetto delle condizioni igienico sanitarie indicate
nell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, anche in considerazione di quanto
previsto in termini di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro;
• Costituzione delle unità speciali di cui all’art. 9, c. 2 del D.L. 9 marzo
2020, n. 14, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative delle persone con
disabilità e gli enti che hanno in carico e che, pertanto, conoscono la
persona, anche rimodulando transitoriamente la convenzione in atto;
• Predisporre piani riabilitativi domiciliari alternativi in favore delle
persone che non frequenteranno i centri.
Gli interventi di cui sopra andrebbero adottati anche per le strutture
semiresidenziali socioassistenziali ed i laboratori sociali. Attraverso tale
modalità si consentirebbe il rispetto del progetto di vita della persona con
disabilità ed il mantenimento dei livelli occupazionali degli organismi
attualmente impegnati, rimodulando le attività e gli impegni economici assunti,
prevedendo se necessario l’individuazione di ulteriori risorse per affrontare
l’emergenza.
MISURE PER IL LAVORO A DOMICILIO.
Al fine di evitare gli spostamenti delle persone con disabilità e loro
familiari impiegati negli enti locali regionali e comunali, o in regime di
convenzione, così come previsto dall’art. 2 lettera r) appare opportuno
adottare:
• Disposizioni urgenti per la realizzazione del lavoro a domicilio per tutte le
persone con disabilità in condizione di gravità e/o immunodepresse, prevedendo
nella fase transitoria procedure semplificate di utilizzo immediato di
strumenti informatici anche personali, in assenza di autorizzazioni
informatiche o configurazioni specifiche. Per le situazioni dove non è
possibile il lavoro a domicilio la possibilità di astensione giustificata e
retribuita dal lavoro;
• Prevedere la possibilità di realizzazione del lavoro a domicilio per i
dipendenti non rientranti nelle professioni sanitarie delle amministrazioni
regionali e comunali, famigliari conviventi di persone con disabilità rimasti a
casa a causa della sospensione dell’attività didattica nelle scuole e con il
maggior impegno assistenziale, per le modifiche di vita generato dall’emergenza
sanitaria in atto.
La Federazione conferma tutta la disponibilità possibile nell’assicurare la più
ampia collaborazione nel definire, diffondere ed attuare quanto riportato nel
presente documento e quanto altro si riterrà necessario e utile porre in essere
per offrire le tutele necessarie alle persone con disabilità in questo periodo
di emergenza.
Da Vita.it del 13.03.2020
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