I viaggi di istruzione e le visite didattiche di una giornata sono, a tutti gli effetti, attività scolastiche extracurricolari oltre che una preziosa occasione di crescita nell’autonomia e nella socializzazione per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità.
AIPD ha riassunto, in un articolo sul proprio sito internet, le cose importanti da ricordare, che valgono anche per le visite didattiche di tutto l’anno scolastico.
1. Le scuole sono tenute a organizzare visite e viaggi d’istruzione garantendo la partecipazione di tutti gli alunni e individuando itinerari e modalità organizzative che tengano conto delle necessità di ciascuno di essi.
Nessun alunno può infatti essere escluso da alcuna attività scolastica extracurricolare, né si possono porre condizioni di partecipazione che di fatto lo escludano.
Devono essere le singole famiglie a decidere liberamente se far partecipare o meno il proprio figlio all’attività proposta dalla scuola.
2. Se si ritiene necessario, per gli alunni con disabilità si può prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo, ma non è obbligatorio.
3. Accompagnatore dell’alunno con disabilità può essere qualunque membro della comunità scolastica che si renda disponibile (docente di sostegno, assistente all’autonomia e alla comunicazione, collaboratore, altro docente, compagno maggiorenne…).
Nessun operatore scolastico può essere obbligato ad accompagnare a visite e viaggi d’istruzione.
4. Qualora la scuola non trovi nessuna disponibilità interna, può chiedere alla famiglia di individuare un accompagnatore esterno ad essa.
Tranne rari casi di oggettiva necessità, è pedagogicamente da evitare che ad accompagnare siano familiari stretti dell’alunno, per permettergli di vivere l’esperienza come i compagni.
5. Chiunque sia l’accompagnatore deve essere sempre a completo carico economico della scuola, per non discriminare gli alunni che, a causa della loro disabilità, si vedrebbero costretti a pagare più dei loro compagni per partecipare alla stessa attività scolastica.
Le spese per l’accompagnatore si possono eventualmente suddividere tra tutti i partecipanti.
Da SuperAbile INAIL del 11 febbraio 2024
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