Sono la figlia di due genitori con disabilità al 100%. Usufruisco della L.104 per ogni genitore, che ora si sono trasferiti definitivamente a casa mia perché non autosufficienti. Cerco di usare le 104 solo all’occorrenza, e ultimamente il bisogno è fondamentalmente la mattina, quando si verificano le crisi respiratorie di mia madre. Quando la situazione si è calmata corro in ufficio, entrando oltre l’orario, usufruendo a volte di 1 h di 104 (non programmabile in questi casi) oppure a recupero. Mi sono contestati i ritardi con email inviate al mio superiore. Come posso proteggermi? Sto usando in modo scorretto i miei diritti?
Secondo la legge n. 104/92, è possibile cumulare i permessi per l’assistenza di più disabili solo se si tratta del coniuge/partner/convivente o di un familiare entro il 1° grado; inoltre, occorre che i disabili debbano essere accuditi in modo disgiunto (Art. 6 D.Lgs. 119/2011). Si considera necessaria l’assistenza disgiunta, nei confronti di due o più disabili quando la stessa può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi: in pratica, l’assistenza deve essere esclusiva e continua per ciascuno dei disabili.
Nel caso esposto, se è possibile assistere gli anziani genitori contemporaneamente, cioè beneficiando di un permesso per entrambi, non si ha diritto a due permessi separati (cioè, sei giorni). Poiché entrambi i disabili vivono insieme al caregiver, si potrebbe astrattamente versare nell’ipotesi in cui non è possibile la cumulabilità dei permessi, poiché il lavoratore potrebbe assistere ai due familiari contemporaneamente.
Fatta questa premessa, il quesito riguarda la frazionabilità dei permessi 104 e la loro fruizione al di fuori del programma concordato. Per beneficiare di tali agevolazioni, è necessario inviare la domanda al datore di lavoro; questi non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una programmazione degli stessi, se:
– non risulta compromesso il diritto di assistenza dei disabili;
– le giornate di assenza sono individuabili;
– i criteri di programmazione sono condivisi.
Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze dei disabili, che prevalgono sulle esigenze aziendali.
Orbene, è diritto del lavoratore venir meno alla programmazione dei permessi se questi non possono essere totalmente preventivati per via delle particolari patologie di cui soffre il disabile. Nel caso di specie, appare giustificata l’assenza non programmata, in quanto le crisi respiratorie non sono sicuramente prevedibili.
Relativamente alla questione della programmazione dei permessi è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Con i succitati interpelli è stato ribadito che il lavoratore, sebbene non abbia necessità di essere autorizzato dal datore di lavoro a fruire dei permessi, deve rispettare, quando possibile, una programmazione-calendario.
Nel dettaglio, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore che assiste il disabile una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che:
– il lavoratore sia in grado di individuare in anticipo le giornate di assenza;
– non venga compromesso il diritto del disabile a beneficiare di un’assistenza effettiva;
– la programmazione non sia imposta unilateralmente dal datore di lavoro, ma segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
In pratica, è possibile derogare al piano per eventuali urgenze, se adeguatamente motivate. In ogni caso, non bisogna dimenticare che il datore ha il dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi.
Per quanto riguarda la frazionabilità in ore, è pacifico che ciò sia possibile.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che la condotta del caregiver sia lecita se il permesso frazionato non possa essere preventivato per via delle particolari patologie dei disabili. È tuttavia prudente attenersi quanto più possibile a quanto programmato con il datore di lavoro in modo da non dare adito a possibili contestazioni, derogando allo stesso quando sia davvero necessario. Potrebbero esserci dubbi sulla possibilità di usufruire di sei giorni mensili per via dell’astratta possibilità di poter assistere entrambi i disabili nello stesso momento, ma la questione non è stata sollevata e, quindi, non occorre giustificarsi con il datore. Peraltro, attesa la gravità delle patologie dei disabili, nonostante la coabitazione con il lavoratore potrebbe essere giustificata la concessione di due differenti permessi.
Per quanto riguarda le segnalazioni fatte al datore, se si ritiene che il superiore possa tener conto di tali denunce si può pensare di inviargli una formale comunicazione con cui ricordare quanto sinora scritto, e cioè che è diritto del lavoratore derogare ai permessi programmati se ciò è necessario per la salute del disabile, fornendo prova delle patologie di quest’ultimo che richiedono un intervento tempestivo e non preventivato (né preventivabile).
Da La Legge per Tutti 14/2/2021
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