Posso usare i permessi della legge 104 se l’azienda è in cassa integrazione? Si possono prendere giorni di congedo nello stesso mese dei permessi legge 104? Risponde l’INPS
Il Messaggio INPS 1621 del 15 aprile contiene chiarimenti sulle modalità di
fruizione, da parte dei lavoratori pruivati assicurati INPS, del congedo
COVID-19 (previsto dall’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18), in particolare sulla compatibilità con altre misure
previste per i lavoratori, come i permessi
della legge 104.
Qui ci concentriamo sulle compatibilità tra questo congedo parentale
COVID-19 e le altre forme di permessi previsti per assistere figli con
disabilità. Ricordiamo, inoltre, che il termine
per la fruizione dei congedi parentali Covid-19 è stato prorogato.
COMPATIBILITÀ TRA CONGEDI COVIDE 19 E: Vediamo in quali casi i congedi COVID19 sono compatibili con le altre
misure:
Permessi legge 104
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n.
18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma
restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo
33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto
medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco
dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12
giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso
decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.
Congedo parentale (art. 33 del
D.lgs n. 151/2001)
E’ possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del
D.lgs n. 151/2001.
Congedo straordinario (articolo
42 D.lgs n. 151/2001)
E’ possibile cumulare nell’arco dello stesso mese
il congedo COVID-19 con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma
5, del del D.lgs n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.
COMPATIBILITÀ TRA 12 GIORNI AGGIUNTIVI PERMESSI LEGGE 104 E:
Vediamo in quali casi i giorni aggiuntivi di permesso da legge 104, previsti
dall’art. 24 del Decreto Cura Italia, sono compatibili con le altre misure:
CIG/FIS con sospensione a zero ore
Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono
soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono
riconosciute le giornate di permesso.
CIG/FIS con riduzione di orario
In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono
essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta
prestazione lavorativa richiesta,secondo le regole del
part-time verticale.
COMPATIBILITÀ PERMESSI TRA I DUE GENITORI
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da
entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata,
per un totale complessivo di 15 giorni.
È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse
giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare
stia fruendo, anche per lo stesso figlio:
– dei permessi di cuiall’articolo 33, commi 3 e 6, della
legge n. 104/1992,
– del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo
33 del D.lgs n. 151/2001
– del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma
5, del medesimo decreto legislativo
ciò in quanto si tratta di beneficidiretti a salvaguardare due situazioni
diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo
istituto.
Da Disabili.com-8 ore fa
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