Quali documentazioni servono per avere l’iva ridotta riservata alle persone con disabilità per acquisto auto? Serve la certificazione di handicap (Legge 104)? Basta l’invalidità civile? L’Agenzia delle entrate chiarisce.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, in riferimento all’iva agevolata al 4% per
acquisto auto disabili, all’interpello del papà di un minore con grave handicap
mentalenon in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, ma
in grado di deambulare.
IL QUESITO.
Il quesito era stato posto per una “incongruità” tra le due certificazioni di
invalidità civile e di handicap (Legge 104/92): il padre chiedeva se avesse
avuto diritto alle agevolazioni fiscali (di cui all’art. 30, comma 7)
nonostante il verbale di handicap grave riportasse la dicitura ”
l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9
febbraio 2012 n. 5 “, mentre il verbale di invalidità dichiarava il
“Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” con diritto alla
indennità di accompagnamento.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Nella risposta n. 79del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto il
dubbio: il fatto che il minore sia stato dichiarato affetto da handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000),
automaticamente lo rende in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L.
n. 5 del 2012.
IVA RIDOTTA PER ACQUISTO AUTO DISABILI.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle entrate ha ricordato, facendo
anche un piccolo excursus storico, quali sono attualmente i requisiti in vigore
e i beneficiari dell’iva ridotta per acquisto auto da parte di persone con
disabilità.
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA
ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in
condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in
funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente
prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo
8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai
familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta
agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di
autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata
fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri
cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato
articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico.
Infine, l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i
soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall’adattamento del veicolo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle entrate ha inoltre ricordato la
documentazione prevista per fruire di questo genere di benefici fiscali:
In caso di disabilità psichica.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che la documentazione
necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità
psichica, è la seguente:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della
legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di
grave handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da
disabilità psichica;
– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle
leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla
Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102).
In caso di altre disabilità.
La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le su esposte
indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre
categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di
veicoli, è stato precisato ( circ. 15 luglio 1998, n. 186 , e la più recente
ris. 25 gennaio 2007, n. 8 ) che è possibile prescindere dall’accertamento
formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della
legge n. 104 del 1992 , qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il
riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche
quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile,
per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti
chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte
limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di
handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo
stato di handicap grave di cui all’ art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992 , possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla
commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità
purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la
natura psichica o mentale della stessa
Da Disabili.com del 10.03.2020
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