L’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili si applica anche per i portatori di handicap psichico o mentale, con stato di handicap grave attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 79 del 2020.
Con la risposta a interpello n. 79 del 27 febbraio 2020 ha precisato i requisiti per fruire delle agevolazioni IVA per disabili.
La legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. L’agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Si prevede ora l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di autoveicoli, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Infine, con la legge n. 388/2000, è stata ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Quali documenti servono?
Quanto alla documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, occorre:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, legge n. 104/1992, derivante da disabilità psichica;
– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Queste indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica, qualora questi soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Da Ipsoa-8 ore fa
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