Le agevolazioni sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro o 4.000 euro, dal 1 gennaio 2019, per i figli di età non superiore ai 24 anni) Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
QUALI
TIPI DI VEICOLI
Nella guida
predisposta dall’Agenzia delle Entrate, che sintetizza tutte le agevolazioni
fiscali previste per le persone con disabilità, vengono definite all’interno di
una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le
detrazioni (riportata QUI).
– MINICAR
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”,
che possono essere condotte senza patente.
– VEICOLI ELETTRICI
Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non
l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina
quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
– VEICOLI
IBRIDI
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli
composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o
combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di
tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione
che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se
lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato
a diesel.
DETRAZIONE IRPEF 19%
Per l’acquisto
o la riparazione (esclusa ordinaria mautenzione) dei mezzi di locomozione
(le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra
elencati, usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione
dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa
massima di 18.075,99 euro. E’ possibile fruire della detrazione anche se il
veicolo viene acquistato all’estero.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del
veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del
veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento
necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana
sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipodi
detrazione, sempre del 19%.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
La
detrazione agevolata spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. |
IVA
AGEVOLATA AL 4%
Per quanto
riguarda ancora l’acquisto di autovetture è applicabile l’iva al 4% sull’acquisto di autovetture nuove
o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale
agevolazione è applicabile anche:
– alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal
disabile.
– all’acquisto contestuale di optional
– alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione
degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con
disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti
(circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Sono esclusi da questa agevolazione gli
autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc
(anche se destinati al trasporto dei disabili).
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4%
è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a
condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà
delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante
il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione
finanziaria.
L’IVA agevolata per l’acquisto di veicoli spetta una
sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente
dalla data di acquisto E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014) |
OBBLIGHI PER IL VENDITORE
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
– emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di
operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97,
ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli
estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
– comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa
del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione
va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla
residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o
dell’importazione.
Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta a questi veicoli, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986.
ESENZIONE
BOLLO
Per tutti i
veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l’esenzione
rivolgersi all’Ufficio Tributi della propria Regione) e dell’imposta di
trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà.
L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al
disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente
a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno
di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione,
indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti,
pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi
polifunzionali, eccetera).
Le Regioni, tuttavia, possono estendere
l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a
quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno
informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del
diritto all’esenzione.
Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve,
solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per
raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati
entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il
pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni
successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la
documentazione. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o
contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del
bollo.
ESENZIONE
IMPOSTA DI TRASCRIZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili , sono esentati anche
dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione
dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo
nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
*Per la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
da prodursi quando non è necessario l’adattamento del veicolo, rimandiamo alla
lettura della pagina 12 della Guida dell’Agenzia delle entrate
* Nella Guida agevolazioni fiscali
disabili, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, sono poi contenute le
informazioni specifiche riguardanti le regole particolari che vengono invece
adottate in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non
affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione. In questo caso
il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo, ma non
è necessario che la persona fruisca dell’indennità di accompagnamento. Gli
adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono
riguardare sia le modifiche ai comandi di guida (adattamenti auto) sia soltanto
la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile
in condizione di accedervi (allestimenti auto).
SEMPLIFICAZIONI
SULLE CERTIFICAZIONI
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto
legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è
stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle
commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei
requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi).
Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate,
oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
– i requisiti
richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di
parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto
a tale contrassegno
– i requisiti
richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per
l’acquisto di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano
che la persona è:
– portatore
di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8
della legge n. 449/1997)
– affetto da handicap
psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge
388/2000)
– invalido
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da
pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
– sordo
(art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
– non
vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte
versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma
estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy)
e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti
normativi relativi al tipo di disabilità.
Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi,
la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della
norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti
normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere
l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione
medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile
evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
ATTENZIONE
L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992,
attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio
per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i
requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per
l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal
richiamo alle specifiche norme fiscali.
La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more
dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo
iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in
materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014
(data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi
a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la
revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione
stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).
Da Disabili.com
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