La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le “barriere architettoniche” come:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Con specifico riferimento agli edifici scolastici, le caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche il disegno degli arredi, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in funzione del tipo e grado d’invalidità. Gli edifici distribuiti su più di un livello e non dotati di ascensori, devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale, o raccordato con rampe.
Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
- che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere;
- che siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l’accessibilità ai disabili;
- che sia riservata una quota di fondi per opere nell’edilizia residenziale pubblica;
- che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.
Da La Tecnica della Scuola-14 feb 2020
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