Paga i danni al disabile il comune che non rimuove le barriere architettoniche

Paga i danni al disabile il comune che non rimuove le barriere architettoniche

La Cassazione conferma i danni da discriminazione indiretta per il Comune che non rimuove le barriere architettoniche e non adotta misure idonee a consentire l’accesso alla disabile

di Annamaria Villafrate – La sentenza n. 3691/2020 (sotto allegata) della Cassazione conferma la condanna al risarcimento del danno nei confronti di un Comune, responsabile di non aver rimosso le barriere architettoniche che impedivano alla consigliera disabile di accedere alla sala consiliare e di non aver messo in atto, in attesa d’installare l’ascensore per disabili, misure idonee a consentirle l’accesso agli uffici e ai luoghi di riunione. Il Comune, agendo nei termini suddetti, anche se non ne aveva intenzione, ha messo in atto una forma di discriminazione indiretta, integrando così la fattispecie prevista dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 67/2006.

Discriminazione indiretta se la disabile non può accedere alla sala consiliare

Una consigliera comunale disabile ricorre in appello contro l’ordinanza del Tribunale. Il giudice dell’impugnazione accoglie i suoi motivi riconoscendole un risarcimento danni in via equitativa di Euro 15.000,00.

La mancata eliminazione delle barriere architettoniche, che impediscono l’accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare del Comune, costituisce infatti una discriminazione indiretta, in virtù di quanto sancito dall‘art. 2, comma 3, della legge 10 marzo 2006, n. 67. La disposizione richiamata dalla sentenza sancisce infatti che: “3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita’ in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”

Il Comune fa presente che la disabile lo ha convenuto in giudizio perché, nonostante la carica di consigliera, la stessa non poteva accedere autonomamente agli uffici e alla sala consiliare dell’ente. La donna ha infatti lamentato l’assenza di un ascensore per disabili e il fatto che ogni volta che doveva salire di piano era costretta a farsi trasportare dal personale per due rampe di scale, per poter poi essere posizionata su una specie di trattorino. Da qui la richiesta all’autorità giudiziaria di far cessare immediatamente il “comportamento discriminatorio, condannando il convenuto sia alla pronta realizzazione di un ascensore e/o di un servo-scala, o comunque alla realizzazione delle opere ritenute più idonee, sia al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.”

Nell’accogliere le richieste della disabile la Corte d’appello ha precisato che l’integrazione della discriminazione indiretta prescinde dall’intenzione discriminatoria del soggetto agente. Il giudice di seconde cure ha rilevato inoltre l’inadeguatezza del trattorino, la tardiva installazione dell’ascensore e la riconosciuta difficoltà della donna ad accedere alla sala consiliare, tanto che ad un certo punto il Comune decideva di spostare le riunioni consiliari nella palestra di una scuola elementare, per agevolare l’accesso alla consigliera disabile. Da qui la condanna al solo risarcimento del danno, stante la cessazione, medio tempore, della condotta discriminatoria conseguente all’installazione dell’ascensore.

Risarcimento ingiusto se manca l’intenzionalità di discriminare?

Il Comune soccombente ricorre in Cassazione, facendo presente che l’edificio comunale risale ai primi anni 50 mentre la normativa sulle barriere architettoniche, di natura meramente programmatica, è stata emanata nel 1999. La legge n. 13/1999 all’art. 1 dispone infatti l’applicazione della nuova normativa solo ai “progetti di nuovi edifici”, ovvero alla “ristrutturazione di interi edifici”. Per quanto riguarda invece gli edifici e spazi pubblici già esistenti, la normativa prevede che “debbono essere solo apportati tutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità da parte dei disabili“. Condizione che il Comune ritiene di aver soddisfatto, visto che in attesa dell’ascensore, il trattorino ha consentito alla disabile di raggiungere gli spazi di relazione. Il Comune contesta inoltre l’affermazione della Corte relativa all’omesso adeguamento della normativa, stante la documentata attivazione da parte dello stesso nel munire l’edificio dell’apposito ascensore.

Con il secondo motivo invece il ricorrente evidenzia come la Corte abbia minimizzato l’intervento del Comune finalizzato all’adozione del trattorino quale misura provvisoria. Da esso si desume la volontà di superare la barriera architettonica esistente e la conseguente esclusione di qualsiasi riferimento a una condotta negligente o colposa e soprattutto a una volontà discriminatoria. Deve quindi ritenersi ingiusta la pesante condanna risarcitoria subita considerato che la corte di merito ha riconosciuto che la condotta del Comune non era finalizzata a discriminare o a danneggiare.

Comune non ha messo in atto accorgimenti necessari ad agevolare l’accesso

La disabile nel suo ricorso incidentale rileva prima di tutto che di fatto il Comune non ha mai messo in atto gli accorgimenti necessari a rendere gli spazi degli edifici comunali più fruibili, perché il trattorino non presenta le caratteristiche di un monta-scale regolamentare. La sentenza non è quindi viziata nella parte in cui riconduce la condotta del Comune a una forma di discriminazione indiretta.La fattispecie che la contempla difatti non richiede una specifica volontà discriminatoria.

Così come la sentenza non è viziata nel punto in cui la Corte ha rilevato dalle prove raccolte che il trattorino non possedeva le caratteristiche di un servo-scala e che pertanto esso risultava non utilizzabile autonomamente dalla disabile e insicuro.

Discriminazione indiretta non rimuovere le barriere architettoniche

La Cassazione con sentenza n. 3691/2020 rigetta il ricorso. Per gli Ermellini prima di tutto non è vero, come affermato dal Comune, che la normativa del 1999 sulle barriere architettoniche ha carattere meramente programmatico. Essa deve invece considerarsi immediatamente precettiva anche in relazione alla accessibilità dei disabili, tale da far ritenere ingiustificata ogni situazione di svantaggio dei disabili, ai quali deve quindi essere consentito di agire in giudizio con la tutela antidiscriminatoria quando l’accessibilità è loro impedita o limitata e questo a prescindere dall’esistenza di una norma che qualifichi come barriera architettonica un determinato stato dei luoghi.

Non bisogna dimenticare infatti al riguardo che la Consulta ha messo in evidenza l’importanza dell’accessibilità perfino negli edifici privati, stante l’affermarsi nella coscienza sociale della necessità di rimuovere ogni ostacolo all’esercizio dei diritti fondamentali dei disabili al fine di facilitarli nella vita di relazione, ma anche per salvaguardare la loro personalità e la loro salute fisica e psichica.

Il motivo del Comune inoltre è inammissibile nel momento in cui afferma di essersi adoperato per apportare tutti gli accorgimenti necessari a migliorare la fruibilità dell’edificio da parte dei disabili, lamentando la violazione dell’art. 1 comma 3 d.P.R n. 503/1996, così come è inammissibile la dedotta errata interpretazione dell’art. 2 della legge n. 67/2006 perché relativa a una valutazione di fatto preclusa in sede di legittimità.

Il secondo motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile perché di fatto la censura finisce per chiedere un giudizio su un fatto su cui si è già espressa la Corte, ovvero l’inidoneità del trattorino a garantire l’accessibilità del disabile all’edificio.

Infondato infine il rilevo che fa riferimento al risarcimento del danno. La Corte ha scrupolosamente e minuziosamente motivato le ragioni che hanno condotto alla quantificazione risarcitoria. La stessa ha infatti dichiarato di “aver tenuto conto della destinazione d’uso del fabbricato interessato, della qualifica rivestita all’epoca dall’istante, nonché del periodo di tempo per il quale si è protratta la situazione d’inadempienza dell’ente territoriale”, così indicando i criteri seguiti nella determinazione del “quantum”.

Da Studio Cataldi-12 ore fa

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