Lavori per l’ascensore: maggioranza richiesta, esclusione dall’uso per chi non paga e bonus 110 o altre detrazioni
Si apre ufficialmente al bonus 110% anche alle spese per l’installazione di ascensori e montacarichi. Approvato l’emendamento, ma solo in alcuni casi. Vediamo quali rispondendo anche al quesito di una lettrice di Padova che ci scrive in merito all’approvazione dei lavori per mettere l’ascensore in condominio o ripristinare quello in disuso privo di manutenzione ed eventuali bonus per l’ascensore per chi paga le spese dei lavori.
Salve, abito al terzo piano di un condominio munito di ascensore in disuso da molto tempo. Poiché nessuno dei condomini è interessato nel ripristinarlo vorrei sapere se è possibile farlo funzionare solo per la mia famiglia. In tal caso desidererei avere delle delucidazioni in merito alla possibilità di usufruire del bonus 110%. Restando in attesa di una vostra risposta ringrazio e porgo i miei saluti.
Dunque sono due i punti che affronteremo in questo articolo:
- possibilità di ripristinare l’ascensore in condominio riservandolo all’uso solo per chi paga le spese dei lavori;
- bonus ascensore per nuova installazione o ripristino (detrazione al 50% o bonus 110?).
Sommario
- Ascensore in condominio: può decidere anche un solo proprietario?
- Chi può usufruire dell’ascensore in condominio e accesso negato a chi non paga le spese
- Bonus ascensore, quando si accede al 110
Ascensore in condominio: può decidere anche un solo proprietario?
Anzi il punto uno ci porta in realtà ad approfondire due problematiche. La prima riguarda la maggioranza necessaria per i lavori all’ascensore. Può decidere anche un solo proprietario? Il riferimento più appropriato ci appare l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 31462 del 2018: i giudici hanno ammesso i lavori per l’ascensore approvati da due soli proprietari e sostenuti a proprie spese anche se gli altri condomini non erano d’accordo. Nel caso di specie però, l’installazione senza maggioranza assembleare, è stata ritenuta legittima perché indispensabile per consentire l’accesso all’edificio e la conseguente abitabilità dell’appartamento.
La Suprema Corte ha dunque richiamato il più generale principio di solidarietà sociale visto che, nella fattispecie concreta, l’ascensore serviva ad eliminare barriere architettoniche.
Riportiamo per maggiore chiarezza uno stralcio della sentenza:
“in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la I. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un’effettiva abitabilità dell’immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 C.C., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale”.
Nella richiesta di consulenza fiscale che abbiamo ricevuto nella casella email della Redazione di InvestireOggi, non viene specificato se alla base del ripristino dell’ascensore ci sarebbe la necessità di eliminare barriere architettoniche per uno dei membri della famiglia. La risposta ai dubbi della lettrice dipendono proprio da questo aspetto.
Chi può usufruire dell’ascensore in condominio e accesso negato a chi non paga le spese
Ammettiamo che sia così e che la stessa proceda a ripristinare l’ascensore condominiale in disuso a sue spese. Questo ci porta al secondo aspetto del punto uno: sarà l’unica legittima utilizzatrice dello stesso? In altre parole: chi paga le spese dell’ascensore può negarne l’accesso ai condomini contrari o morosi? Su questo il Codice Civile parla chiaro. L’articolo 1102 chiarisce che qualsiasi innovazione, nel caso specifico l’ascensore nella palazzina, dovrà essere a disposizione di tutti i condomini. Dunque anche chi non era d’accordo e non ha partecipato alle spese per l’ascensore avrà accesso ad usarlo. Indipendentemente da chi ne ha sostenuto le spese, quindi, l‘ascensore in condominio non è ad uso esclusivo e/o privato.
Bonus ascensore, quando si accede al 110
Da ultimo affrontiamo il secondo punto della lista di cui sopra.
La Legge di Bilancio 2021 ha aperto una possibilità di accesso al bonus 110 per ascensori e montacarichi. Questo però solo quando ricorrono precisi requisiti. Più nello specifico, i dispositivi (inclusi anche altri strumenti di robotica) dovranno essere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’installazione agevolata (alias lavori per ascensore gratis) può essere riconosciuta se ci sono disabili gravi titolari di 104 o soggetti anziani over 65 anni.
Restano fermi tutti gli altri requisiti per il bonus 110 e le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989.
Invitiamo chi ci aveva scritto prima di questi emendamenti per l’ammissibilità negata del 110 per i lavori dell’ascensore a consultare questo articolo per aggiornamenti e novità.
Se non ci sono disabili o anziani in condominio, leggi queste regole per installazione dell’ascensore e ripartizione delle spese. Resta infatti la possibilità di portare in detrazione al 50% le spese per l’ascensore.
Da Investire Oggi 7/1/2021
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