In sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stato introdotto l’articolo 29 ter che contiene semplificazioni dei procedimenti di accertamento degli stati di invalidità e handicap
Il 10 settembre è stato convertito in legge il c.d. Decreto semplificazioni,
ovvero il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (contenente
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), con delle modificazioni apportate in Senato al testo
originario. Il portale specializzato Handylex segnala in particolare due
articoli aggiuntivi (il 29 bis e il 29 ter) che interessano le persone con
disabilità. Rimandando alla analisi completa che ne fa il portale, qui
ci concentriamo solo sul secondo articolo, il 29 ter, che introduce
delle novità sulla procedura di accertamento di invalidità civile ed
handicap (legge 104).
Nel testo licenziato del decreto – e in attesa della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale – il nuovo articolo 29 ter prevede che le commissioni possano
effettuare valutazioni di invalidità civile o accertamento di handicap anche solo su
documenti ed atti di carattere clinico, senza dover convocare a visita diretta
l’interessato, nei casi più evidenti.
Il secondo comma precisa che questa modalità di valutazione sui soli atti,
senza dover andare a visita, può essere richiesta dal diretto interessato o
da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata
o in sede di redazione del certificato medico introduttivo.
Si tratta di una importante apertura che, seppure possibile solo nei
casi in cui la certificazione non lasci dubbi sull’accertamento della
condizione, snellirebbe di non poco le procedure, facilitando la vita di
tutte quelle persone che, per gravità della condizione, e per minore età o
altre condizioni di fragilità, potrebbero risparmiarsi la convocazione a
visita. Al tempo stesso, anche le commissioni di verifica dell’INPS avrebbero
una riduzione della mole di controlli.
Qui sotto, il testo dell’articolo completo:
Articolo 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di
accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap)
1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle
minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza
che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente
una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato
o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione
adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale
secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare
la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione
non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a
visita diretta.
Come ben sottolinea Handylex, si ricorda che queste indicazioni non sono ancora
operative: per esserlo sono necessari atti parlamentari successivi. Non
mancheremo di darne tempestiva comunicazione ai lettori.
Da Disabili.com 15 settembre 2020
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