Riflettori sul condominio. Barriere architettoniche e ascensori: ecco le regole

Riflettori sul condominio. Barriere architettoniche e ascensori: ecco le regole

L’assemblea può deliberare l’installazione, ma anche il singolo può procedere senza il consenso degli altri, a propria cura e spese. Vantaggi e bonus fiscali Abbattimento delle barriere architettoniche, piena accessibilità, fruizione degli spazi condominiali.

Tutti principi sacrosanti e, sulla carta, quasi sempre universalmente condivisi. Eppure, quando si tratta di realizzare una rampa o un ascensore spesso nei condomini nascono enormi problemi. Ecco allora che abbiamo provato a chiarire diritti e doveri, chiedendo il parere dell’avvocato Luca Santarelli, esperto in questioni condominiali.

Perché così tante vertenze sugli ascensori condominiali?

«In effetti l’installazione dell’ascensore, negli stabili nati senza, crea spessissimo problemi, discussioni e vertenze. In sintesi, due sono le grandi realtà degli stabili: i condomini che hanno dei limiti oggettivi per i quali è impossibile installare l’ascensore o la piattaforma elevatrice a causa di problemi strutturali e di spazio e quelli dove è possibile farlo. Per i primi il problema nasce e si risolve subito: l’ascensore non lo si può installare.

Firenze, al pari di tantissime altre città italiane, ha un nucleo storico costituito da palazzi edificati nel 1300/1400 tra i quali si annoverano quelli di natura popolare con spazi angusti e scale strette. L’ascensore in questi casi rimane un desiderio irrealizzabile».

E negli altri casi?

«Negli stabili che hanno spazio e possibilità di ospitare un ascensore o una piattaforma elevatrice, sono sostanzialmente tre le casistiche che riguardano l’installazione.

La prima: il condominio, con le maggioranze previste dalla legge, decide di provvedere a questa innovazione.

La seconda: un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri, lo può installare sempre a proprie cure e spese a condizione che non pregiudichi la stabilità, la staticità e la sicurezza dello stabile oltre al decoro architettonico. Inoltre, laddove in futuro altri condomini, che inizialmente non hanno aderito, decidessero di voler utilizzare l’ascensore, possono acquistarne la comproprietà pagando una quota. In poche parole, l’ascensore nasce come bene privato, ma con destinazione condominiale in caso di richiesta di uno o più condomini. Altro presupposto per poter eseguire l’opera è che vi sia il rispetto delle regole (e misure) di quello che si chiamava piano regolatore del Comune in cui si trova lo stabile».

Un caso a parte nasce quando nel condominio abita una persona disabile…

«Esatto. Il terzo e ultimo caso attiene all’abbattimento delle barriere architettoniche, regolato dalla Legge 13/1989 che prevede un iter ad hoc includendo deroghe alle normative. In questo caso l’obiettivo è migliorare il tenore di vita del disabile. È bene quindi sapere che, in tali casi, non solo il singolo condomino può agire senza il consenso degli altri, ma vi sono anche delle facilitazioni da esaminare caso per caso».

Come il bonus fiscale 75% sulla spesa sostenuta.

RAMPA PER DISABILI

Se è fatta dal singolo può utilizzarla solo lui Se la rampa viene realizzata a spese del singolo condomino, questo è l’unico a poterla utilizzare e ha facoltà di opporsi all’utilizzo di altri.

Gli altri condomini possono, come nel caso dell’ascensore, chiedere di accedere pagando una quota. Per l’installazione non servono permessi.

GLI ALTRI INTERVENTI

La proposta passa dall’assemblea. Le decisioni per eliminare le barriere architettoniche sono prese dall’assemblea, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti e 501 millesimi. Se l’assemblea non delibera, il condomino interessato può comunque procedere a sue spese.

Da La Nazione del 30 ottobre 2023 di Lisa Ciardi

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