Superbonus 110%: niente sconto in fattura o cessione del credito per la rimozione di barriere architettoniche

Superbonus 110%: niente sconto in fattura o cessione del credito per la rimozione di barriere architettoniche

Superbonus 110%, per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche non è prevista la fruizione in diretta dell’agevolazione attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito. La Legge di Bilancio 2021 non interviene sull’articolo 121 del decreto Rilancio.

Superbonus 110%, gli interventi agevolabili per la rimozione delle barriere architettoniche non possono beneficiare delle opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione: lo sconto in fattura in fattura e la cessione del credito.

A spiegarlo è Barbara Zanardi, collaboratrice de “Il Sole 24 Ore”, durante Telefisco 2021.

La Legge di Bilancio 2021, infatti, è intervenuta per modificare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119.

Viene prevista l’estensione anche ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, che possono quindi beneficiare del superbonus 110%.

Tuttavia non c’è però una parallela modifica dell’articolo 121, che regola la cessione del credito e lo sconto in fattura. Di conseguenza, per tali interventi, non sono previste le opzioni di fruizione indiretta.

Per tali interventi vengono quindi sfavoriti i soggetti che intendono monetizzare subito ma, soprattutto, gli incapienti.

Superbonus 110%: niente sconto in fattura o cessione del credito per la rimozione di barriere architettoniche

Il superbonus 110% è il tema di apertura della parte pomeridiana del convegno Telefisco 2021.

Nell’incontro di approfondimento sulle principali novità fiscali de “Il Sole 24 Ore”, giunto alla sua trentesima edizione, l’approfondimento viene affidato a Gian Paolo Tosoni e Barbara Zanardi.

Nella relazione della collaboratrice de “Il Sole 24 Ore” vengono affrontati i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura, regolamentati dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Uno degli aspetti evidenziati riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2021 intervengono, infatti, per modificare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Tali interventi, così come quelli previsti dal cosiddetto bonus ascensori, sono destinati a persone con disabilità e over 65.

I lavori, a beneficio dei soggetti che rientrano nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 e di quelli con età superiore a 65 anni, danno diritto alla detrazione del 110%.

La Legge di Bilancio 2021, tuttavia, non prevede una parallela modifica dell’articolo 121: tale articolo disciplina le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione, cessione del credito e sconto in fattura.

Tali scelte sono previste esclusivamente per i lavori ricompresi nelle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del TUIR.

Non si può scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese riportate nella lettera e), relative ad interventi:

“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”

Superbonus 110%: i soggetti svantaggiati

In sostanza saranno svantaggiati tutti i soggetti che sono “obbligati” a scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Le due opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione, infatti, sono alternative al recupero in forma diretta della detrazione, recuperando gli importi attraverso la dichiarazione dei redditi.

Di solito la scelta di fruizione indiretta, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, avviene per una rapida monetizzazione dell’agevolazione o per incapienza del soggetto.

In altre parole vengono sfavoriti quei soggetti che hanno redditi così bassi da non presentare la denuncia dei redditi o che comunque hanno redditi talmente bassi da non dover pagare l’Irpef.

Tale condizione impedisce di fatto di fruire della detrazione in forma diretta e spingerebbe ad utilizzare le opzioni di fruizione indiretta, che tuttavia sono precluse.

In base a quanto previsto dall’articolo 11 del TUIR si trovano in tali condizioni:

  • i contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8.174 euro annui;
  • i pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale.

I soggetti con reddito più basso, se non raggiungono le somme per superare la no tax area, non possono beneficiare dell’agevolazione.

Da Informazione Fiscale 29/1/2021

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