Sono meccanismi per il superamento dei dislivelli contraddistinti da una facile installazione: minime dimensioni di ingombro e senza la necessità della fossa di alloggiamento o, comunque, con uno scavo di ridotte dimensioni.
Questi,
conosciuti anche come pedane elevatrici, possono essere alimentati con la
corrente elettrica domestica, adatti sia a soluzioni per interni che per esterni;
sono collocati all’interno di un castelletto, la cui installazione non richiede
particolari opere murarie e per questo con tempi per il montaggio molto
contenuti. È altresì possibile posizionarli all’interno di strutture in
muratura preesistenti e comunque sono diversi i produttori che offrono
soluzioni personalizzate in grado di risolvere le difficoltà nell’adattarli
alle diverse situazioni. È opportuno ricordare. Però. che per le loro
particolarità costruttive non sono adatti ad un uso frequente, risultando
soggetti a “sbilanciamenti” della pedana di movimentazione collegata, in
genere, con meccanismo elettrico o idraulico ad una guida verticale.
Il mini-ascensore procede con una velocità limitata e per superare dislivelli
contenuti, ha in dotazione sistemi di sicurezza, dispositivi di allarme ed in
genere è attrezzato con pulsantiere con testi e numeri a rilievo, con contrasto
cromatico e caratteri Braille; rampe inclinate di raccordo tra esterno ed
interno in prossimità delle porte – i costruttori certificano i mini-ascensori
come rispondenti alle prescrizioni della Legge 13/89 per i loro requisiti di
accessibilità -.
La loro movimentazione avviene “a uomo presente” cioè con comando manuale delle
bottoniere e delle porte dei piani. Sul mercato, però, è possibile trovare
soluzioni che rispondono a sempre più alti standard di qualità e più elevate
prestazioni. Queste soluzioni si avvicinano a dei veri e propri ascensori, con
porte automatiche, più pratiche ed agevoli nell’utilizzo, e con l’applicazione
di tecnologie che li rendono idonei a superare dislivelli di gran lunga più
importanti, rispetto ai 4 metri previsti dalla normativa.
Tutte le soluzioni sono sottoposte a rigidi test di collaudo e rispondono a
specifiche normative tecniche nazionali ed internazionali per le quali vengono
rilasciate le rispettive certificazioni.
Per l’istallazione di un mini-ascensore, come soluzione finalizzata al
superamento delle barriere architettoniche, è possibile usufruisce delle
agevolazioni fiscali (detrazione Irpef) o come intervento per ristrutturazione
edilizia o come spesa sanitaria, e della applicazione dell’IVA agevolata al 4
%.
La loro istallazione all’esterno degli edifici, nel caso di interventi per il
superamento delle barriere architettoniche (identificati come interventi che
comportano la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio) può essere realizzata previa presentazione
della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA – al DPR 380/2011 all’art.
6-bis. – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata –
comma 2: “L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella
sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle
parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori.”.
È sempre opportuno, comunque, verificare con un tecnico tutti gli aspetti
dell’intervento che si intende realizzare (ad esempio nel caso in cui il
mini-ascensore dovesse incidere sulla struttura dell’immobile) anche in
relazione alle altre prescrizioni comunali, nell’eventualità che ci siano
vicoli da rispettare, al fine di individuare correttamente il titolo
abilitativo necessario ed ogni altra pratica da svolgere anche per l’accesso
alle agevolazioni fiscali.
di Giuseppina Carella da SuperAbile.it del 11.06.2020
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